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ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI NTERVENTI FINANZIATI
CON DCR. 88/2000 E DGR N. 2418/2001
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
GARIBALDI 2
(ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 19/98)




***



L'anno duemilatre, il giorno ....... del mese di ......, in ......,
la REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata ai fini del presente atto da ..........
la PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentata ai fini del presente atto da .........
il COMUNE DI CALDERARA DI RENO, rappresentato ai fini del presente atto da ..........
e
- il Sig.......... Nato a ....... residente a ...... C.F.....
- il Sig.......... Nato a ....... residente a ...... C.F.....
......
......
in qualità di soggetti proprietari delle unità immobiliari così come indicati nell'elaborato "Programma delle vendite" allegato al presente accordo, tutti rappresentati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Calderara di Reno in forza di procura speciale posta in calce ad ogni atto unilaterale d'obbligo (facenti parte dell'accordo di programma approvato con DCC n. 33/2003) e ad ogni accordo bilaterale ex art. 11 L. 241/90, allegati al presente atto,

RICHIAMATI




PREMESSO




PREMESSO, INOLTRE, CHE:




tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Calderara di Reno e soggetti privati coinvolti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


ART. 1) FINALITA' DEL PROGRAMMA

Il presente accordo di programma è finalizzato alla riqualificazione del complesso sito in Via Garibaldi n. 2 in sottozona B3 comparto 37* attraverso la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza, sia sociale sia strutturale, dell'edificio stesso.

ART. 2) LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

L'ambito territoriale interessato dal presente Accordo di programma è quello individuato dal Comune di Calderara di Reno con deliberazione consiliare n. 95 del 06/12/1999, che al suo interno include l'area contraddistinta come comparto 37* - Zone B3 - "Zone edificate a prevalente destinazione residenziale", dove è collocato il complesso edilizio di Via Garibaldi 2.

ART. 3) CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Il programma di riqualificazione urbana del Comune di Calderara di Reno, elaborato ai sensi della L.R. 19/98 e relativo all'area di cui al precedente articolo, sviluppa i contenuti della Variante al Piano di recupero approvata con DCC n. 98 del 27/11/2002, localizzando le risorse finanziarie, pari ad € 803.606,94, assegnate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione consiliare n. 88 del 08/11/2000 e con Deliberazione giuntale n. 2418 del 12/11/2001 secondo le modalità previste all'art. 7.

ART. 4) OBBLIGHI ASSUNTI DAI SOGGETTI PARTECIPANTI

  1. Il Comune di Calderara di Reno al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3:



  2. La Regione Emilia Romagna si impegna a destinare, e trasferire secondo le modalità di cui al successivo art. 6, le risorse definite al successivo art. 7.

  3. La Provincia di Bologna prende atto della proposta di espansione residenziale come illustrata nello "Schema direttore di espansione" allegato alla deliberazione consiliare n. 42 del 30 Maggio 2003, avanzata dal Comune che sarà sottoposta alle procedure previste dall'art 14 L.R. 47/78.

  4. I soggetti privati di cui in premessa:



Le parti si obbligano ad adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità giudiziarie più idonee a garantire la rapidità, la snellezza delle attività anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione del presente accordo.

ART. 5) TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per il finanziamento pari ad € 803.606,94 assegnato dalla Regione Emilia Romagna con consiliare n. 88 del 08/11/2000 e con Deliberazione giuntale n. 2418 del 12/11/2001 la data di inizio lavori non dovrà superare il termine di tredici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del decreto di approvazione del presente accordo di programma.

ART. 6) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Per la erogazione del finanziamento pari ad € 803.606,94 assegnato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione consiliare n. 88 del 08/11/2000 e con Deliberazione giuntale n. 2418 del 12/11/2001 si fa esplicito richiamo alla D.C.R. n. 133 del 21/12/2000.

ART. 7) RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

I soggetti firmatari si impegnano a contribuire alla realizzazione degli interventi con le risorse finanziarie:

Oggetto della spesa:
PRU
Finanziamento Regione Finanziamento Comune Finanziamento Privato TOTALE
PRU: ristrutturazione parti comuni e costruzione case parcheggio DCR 88/2000
€ 493.732,80
€ 4.493.175,00* € 1.806.239,10 € 7.103.021,04
Integrazione PRU:
ristrutturazione parti comuni e costruzione case parcheggio
DGR 2418/2001
€ 309.874,14
TOTALE € 803.606,94 € 4.493.175, 00* € 1.806.239,10 € 7.103.021,04


* Corrispondenti al valore patrimoniale che il Comune acquisisce, mediante operazioni di concertazione territoriale attuate dall'Amministrazione comunale con soggetti attuatori di piani particolareggiati di iniziativa privata in fase di realizzazione, con il risultato di n. 32 alloggi in proprietà e n. 38 alloggi in locazione a canone convenzionato per la durata di anni 5.

ART. 8) VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'attività di vigilanza e di controllo sull'attuazione degli interventi è esercitata ordinariamente dal Responsabile del Procedimento, nominato dal Comune Promotore, il quale ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori redige una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e ne inoltra copia alla Regione.
Se la Regione non presenta osservazioni nei successivi trenta giorni, i contenuti della relazione si intendono assentiti.
Qualora la Regione riscontri che i contenuti della relazione non siano rispondenti alle modalità di attuazione del PRU previste dall'Accordo di Programma, o in presenza di modifiche sostanziali rispetto ai contenuti dell'Accordo stesso, convoca la Conferenza di Programma, composta dal Responsabile del procedimento nominato dal comune promotore il quale la presiede dai responsabile delle altre Amministrazioni Pubbliche partecipanti, da queste nominati, e dagli altri soggetti firmatari e loro rappresentanti. La conferenza di programma può approvare all'unanimità proposte di modifiche sostanziali dei contenuti dell'Accordo.
Tali modifiche sono approvate in forma di Accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente Accordo.
Ciascun componente può chiedere la convocazione della conferenza di programma, qualora ne ravvisi la necessità.
La conseguente riunione deve tenersi non oltre 20 giorni dalla richiesta.
Il Responsabile esponente dell'Amministrazione regionale vigila, in particolare sul rispetto delle norme regionali di riferimento e sulla coerenza dell'attuazione rispetto al Programma presentato e finanziato ai sensi della DCR n. 88/2000 e della DGR n. 2418/2001.

ART. 9) MODIFICHE SOSTANZIALI AI CONTENUTI DELL'ACCORDO

Si intendono come sostanziali le seguenti modifiche:


ART. 10) GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I soggetti privati che sottoscrivono l'accordo di programma dovranno prestare idonea fideiussione a garanzia del finanziamento regionale.

ART. 11) SANZIONI PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario, la Conferenza di Programma contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine.
Decorso inutilmente detto termine, in caso di inadempimento da parte di un soggetto privato, le Pubbliche Amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso e provvedono alla quantificazione dei costi sostenuti per gli interventi realizzati nel suo interesse, al fine della richiesta di reintegrazione.
Le risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate con determinazione unanime della Conferenza di Programma, qualora non comportino una modifica sostanziale del contenuto dell'accordo.
Resta, comunque, impregiudicato l'esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell'inadempiente, nonché l'esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.


ART. 12) RECESSO

Il diritto di recesso previsto dall'art. 9, comma 2, lettera F), L.R. 19/98, è esercitabile a condizione che siano garantiti gli impegni finanziari e procedurali assunti, nonché la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo.
Qualora una pubblica amministrazione receda unilateralmente dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la stessa provvede alla liquidazione di un indennizzo pari agli impegni finanziari assunti e ai maggiori oneri sostenuti dagli altri artecipanti per l'attuazione degli impegni previsti.

ART. 13) MODALITA' DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO

I1 presente accordo di programma, una volta sottoscritto, è definitivamente approvato con decreto del Sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul B.U.R.E.R.

ART. 14) EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo resterà efficace fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazione previste dall'accordo stesso.
Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue integrazioni e modifiche.


Letto, approvato e sottoscritto


Bologna, lì ......

Per la Regione Emilia Romagna
............

Per la Provincia di Bologna
............ Per il Comune di Calderara di Reno
............

Per i soggetti privati
Il sindaco protempore del comune di Calderara di Reno


Allegati

  1. "Progetto preliminare ed estimativo degli interventi sulle parti comuni", redatto dall'Arch. Elisabetta Pareschi, approvato con DCC 33/2003 e costituito dai seguenti elaborati:

    1. Tavola Al - Relazione di stima di massima opere architettoniche
    2. Tavola A2 - Tipologia edilizie - stima di massima
    3. Tavola A3 - Ipotesi di cronoprogramma
    4. Tavola A4 - Documentazione fotografica
    5. Tavola Q - Quote di partecipazione con riparto millesimale per gli interventi sulle parti comuni


  2. "Progetto preliminare ed estimativo degli interventi impiantistici" redatto dall'Ing. Paolo Pallone, approvato con DCC 33/2003 e costituito dai seguenti elaborati:

    1. Tavola IM001 - Progetto Preliminare impianti meccanici - relazione tecnica e computo metrico estimativo
    2. Tavola IM101/1 - Progetto Preliminare impianti meccanici- particolare impianti unità immobiliari tipo. Pianta copertura con posizionamento indicativo unità condensanti

    3. Tavola IM101/2 - Progetto Preliminare impianti meccanici - Impianto di riscaldamento e condizionamento a pompa di calore elettrica. Soluzioni per unità immobiliari tipo.
    4. Tavola IE.001 - Progetto Preliminare impianti elettrici - Relazione tecnica e computo metrico estimativo
    5. Tavola IE.101 - Progetto Preliminare impianti elettrici - Pianta piano terra e sesto con posizionamento indicativo quadri elettrici e apparecchi di illuminazione area parcheggio.


  3. Piano finanziario relativo agli interventi finanziati con D.C.R. n. 88/2000 e D.G.R. n. 2418/2001

  4. Cronoprogramma relativo agli interventi finanziati con D.C.R. n. 88/2000 e D.G.R. n. 2418/2001

  5. Elenco delle proprietà che non aderenti al P.R.U. al 30/05/2003 (elaborato da aggiornare al 30/06/2003, termine delle provedure negoziali)

  6. Accordi bilaterali ex art. 11 L. 241/90

  7. Perizia unità immobiliari Ing. Pizzi approvata con DGC n. 137/2002 e "Aggiornamento Marzo 2003", approvato con DCC n. 33/2003



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