SVILUPPO CALDERARA SRL
SCHEMA DI CONVENZIONE



Allegato alla deliberazione consiliare n. 44 del 28/06/05


CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL "P.R.U. BOLOGNA 2"




Marconi 7 , C.F. qualità di TRA IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO, con sede in Calderara di Reno, piazza Marconi 7, C. F. ................... rappresentato da -----------------------, di seguito denominato "il Comune";

E

"Sviluppo Calderara s.r.l. ", con sede in Calderara di Reno, Via ........................, C. F. ................., rappresentata da ................. in qualità di ......................, di seguito denominata "la Società";

PREMESSO CHE


  1. Il complesso, denominato Garibaldi 2, sito nel Comune di Calderara di Reno è un complesso immobiliare da molti anni in balìa di un forte degrado edilizio, sociale e sanitario ed al centro, per questo motivo, di un piano di recupero urbanistico-sociale, finanziato anche con risorse della Regione Emilia Romagna;


  2. Proprio per definire una soluzione efficace ai problemi legati al degrado del fabbricato anzidetto, in data 05/12/2002, è stato sottoscritto un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 della I. 267/2000 tra la Prefettura di Bologna, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna ed il Comune di Calderara di Reno volto a definire le modalità di attuazione del programma di riqualificazione urbana;


  3. Per il medesimo fine, il 30/07/2003, è stato sottoscritto un accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/98 tra la Regione Emila Romagna, il Comune di Calderara di Reno, la società Gheo immobiliare ed i soggetti privati proprietari per la realizzazione di porzioni ERP e per l'attuazione del progetto pilota per la sicurezza urbana; in data 26/11/2003, è stato poi sottoscritto un accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/98 tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna ed il Comune di Calderara di Reno per la realizzazione degli interventi finanziati con DCR n. 88/2000 e DGR n. 88/2001;


  4. il Comune di Calderara di Reno ha inteso dare avvio, con deliberazione , ad uno studio di fattibilità volto alla costituzione di una società di capitali, unipersonale a responsabilità limitata, a partecipazione pubblica totalitaria, cui conferire la proprietà, detenzione e gestione di parte del patrimonio immobiliare comunale, comprensivo in primis dei cespiti interessati dal programma di riqualificazione urbana "Garibaldi due" e dagli accordi di programma anzi menzionati, tutti individuati in separato elenco.


  5. 5.
  6. Nell'ottica del supera mento della gestione diretta del programma di riqualificazione urbana, ed in conformità alle finalità perseguite dal Comune di Calderara di Reno, tutte esplicitate nei pregressi atti consiliari, negli impegni e negli accordi di programma sottoscritti, qui interamente richiamati, il Comune, proprietario del patrimonio immobiliare descritto nel separato elenco, ha costituito con atto Rogito notaio ..........., la società "Sviluppo Calderara S.R.L. ";


  7. La Società, quindi costituta ai sensi dell'art. 2463 c.c. Comune di Calderara di Reno, è a capitale pubblico locale totalitario ed è proprietaria degli immobili interessati e richiamati negli accordi di programma per la realizzazione di porzioni ERP e del progetto pilota per la sicurezza urbana nell'ambito del programma di riqualificazione urbana "Garibaldi 2" ai sensi della normativa sopra richiamata;


  8. Conseguentemente, il Comune esercita nei confronti della società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società è tenuta a realizzare la parte più importante della propria attività con il Comune che la controlla;


  9. La Società può essere legittimamente affidataria della gestione diretta dei cespiti di proprietà o comunque alla stessa conferiti, conformemente alle attività. previste all'oggetto dello Statuto societario,quali:


  10. Il Comune di Calderara di Reno, quale organo istituzionale di indirizzo e controllo politico-amministrativo, è tenuto ad esercitare una constante attività di "monitoraggio", nei confronti della Società, atta a verificare la corrispondenza dell'operato di quest'ultima, con le linee programmatiche e gli obiettivi prefissati;


  11. La società, in conformità alle prescrizioni normativamente previste, dovrà necessariamente espletare la propria attività in esatta aderenza agli accordi contenuti nel presente contratto, essendo tale negozio lo strumento normativo che, traducendo la volontà nell'ente locale in obblighi contrattuali, vincola l'attività della nuova società e ne consente il costante controllo;


TUTTO CIÒ PREMESSO


le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:


Articolo 1 (Premesse ed allegati)
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 (Oggetto del Contratto)
2.1. Con il presente Contratto, il Comune affida direttamente alla Società, che accetta la proprietà e la gestione patrimoniale degli immobili che riguardano l'attuazione degli impegni assunti dal Comune di Calderara di Reno negli accordi di programma per la realizzazione di porzioni ERP e del progetto pilota per la sicurezza urbana nell'ambito del programma di riqualificazione urbana "Garibaldi 2" ai sensi dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 19/98 e per la realizzazione degli interventi finanziati con DCR n. 88/2000 e DGR n. 88/2001;
A tal fine la Società potrà compiere le seguenti attività strumentali ed accessorie:
    1.
  1. la gestione e l'alienazione, attraverso procedure di evidenza pubblica, del patrimonio immobiliare comunale strumentale all'attuazione del "P.R.U. Bologna 2"


  2. lo studio, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento della sicurezza e la realizzazione e gestione delle opere per conto proprio o commissionate dal Comune di Calderara di Reno e/o da soggetti terzi;


  3. La compravendita nonché la trasformazione e la lottizzazione di terreni da edificare e la negoziazione e/o lo sfruttamento dei diritti di edificazione;


  4. la costruzione, la compravendita, la permuta, la gestione, la locazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione di beni immobili di proprietà della società o da questa detenuti a qualunque titolo e di qualsiasi natura; il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di costituire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali;


  5. l'attività di consulenza economico finanziaria con esclusione delle attività di intermediazione finanziaria.


2.2. In particolare, sono affidate alla Società le attività di gestione, valorizzazione, manutenzione del patrimonio immobiliare di cui la società è proprietaria o concessionaria, nei limiti della gestione ed amministrazione ordinaria.

2.3. La Società si impegna a svolgere dette attività - in generale - nei confronti della collettività e, qualora ciò si renda necessario in caso di urgenza e necessità, anche nei confronti di singoli utenti, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente Contratto, nonché stabilite dalle vigenti disposizioni normative, regolamentari e di natura convenzionale.

Articolo 3 (Durata)
3.1. Il presente Contratto ha durata pari a .........
3.2. Al fine di evitare interruzioni alla conduzione del servizio, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo del Contratto alla scadenza e fino all'assunzione della gestione da parte del nuovo gestore, la Società è tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard.

Articolo 4 (Capitolato Tecnico)
4.1. Gli obblighi specifici discendenti dal presente Contratto e le modalità di effettuazione delle attività, sono dettagliati nel separato capitolato tecnico.
4.2. Nel Capitolato Tecnico sono quantificati gli obiettivi del Contratto, le specifiche tecniche, le modalità di esecuzione delle attività e delle opere e gli specifici standard di gestione.
4.3. Le Parti possono concordare le variazioni al Capitolato che risultino necessarie anche in relazione a modifiche normative, regolamentari e convenzionali.

Articolo 5 (Caratteri della gestione)
5.1. Entro ...... dalla sottoscrizione del presente Contratto e, successivamente, con cadenza annuale contestuale all'approvazione del bilancio di "Sviluppo Calderara s.r.l.", il Comune verifica il rispetto da parte della Società dello svolgimento delle attività dei tempi del loro grado di raggiungimento, in modo da dimostrarne la coerenza con gli obiettivi definiti.
5.2. La Società si impegna ad attuare le direttive e le indicazioni del Comune anche se derivate da rapporti con l'utenza.

Articolo 6 (Obblighi del Comune)
6.1. Il Comune si impegna nei confronti della Società a porre in essere tutte le agevolazioni per consentire la migliore esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
6.2. In seguito ad espressa richiesta della Società e previa indicazione di specifiche esigenze di carattere tecnico e/o gestionale connesse alla gestione oggetto del presente Contratto, il Comune si impegna ad intervenire, oltre che attraverso le azioni di propria competenza, sollecitando l'adozione di atti e provvedimenti, anche di natura autoritativa, da parte dei soggetti competenti laddove gli stessi si rendano necessari.
6.4. Il Comune si impegna altresì a comunicare alla Società ogni esigenza proveniente anche dagli utenti in ordine alla gestione dei beni del patrimonio immobiliare comunale.

Articolo 7 (Obblighi e responsabilità della Società)
7.1. In seguito alla sottoscrizione del presente contratto, la Società assume l'obbligo di adempiere agli impegni assunti dal Comune e di gestire i beni del patrimonio immobiliare comunale del complesso immobiliare denominato Garibaldi 2, sito nel Comune di Calderara di Reno, oggetto del piano di recupero urbanistico-sociale. La Società è custode di tutti i beni patrimoniali immobiliari conferiti in proprietà, concessione e gestione.
7.2. La Società si impegna a gestire le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto dei termini, delle condizioni e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti, oltre che nel presente Contratto, nel capitolato tecnico ed, in generale, negli atti dell'Amministrazione comunale di volta in volta emanati.
7.3. Nell'espletamento delle attività affidate/e, la Società si impegna ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari, di matrice statale, regionale e locale, in quanto applicabili, nonché le convenzioni vigenti in materia.
7.4. In particolare, la Società si obbliga a:
  1. utilizzare materiali, macchinari ed attrezzature tecnologica mente idonei per lo svolgimento delle gestioni affidatele;
  2. disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per garantire la regolare gestione;
  3. disporre delle risorse finanziarie adeguate ai servizi prestati.
7.5. La Società, in conseguenza del presente Contratto, assume l'obbligo di assicurare il soddisfacimento delle attività oggetto del Contratto nella quantità e con la qualità richiesta.
7.6. La Società si impegna a mantenere i beni oggetto delle attività affidatale, in condizioni di piena efficienza e fruibilità.
7.7. Per l'intera durata del presente Contratto, la Società assume ogni responsabilità di legge connessa alle attività di competenza, sollevando altresì il Comune da eventuali danni che possano derivare a terzi.
7.8. Conseguentemente alle responsabilità di cui al precedente comma 7.7, la Società potrà stipulare con primari Istituti una o più polizze assicurative di massimale adeguato, a copertura di tutti i rischi derivanti esclusivamente dallo svolgimento di attività di gestione dei beni immobili del patrimonio.

Articolo 8 (Collaborazione fra le Parti)
8.1. Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la migliore gestione sul territorio delle attività affidate alla Società al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze della collettività.

Articolo 9 (Rapporti economici. Investimenti)
9.1. Per l'attività di gestione oggetto del presente Contratto, nonché per l'attività di gestione immobiliare, la Società è remunerata mediante la concessione in locazione dei beni immobili a terzi e la valorizzazione del patrimonio conferito dal Comune.
9.2. Il Comune non è tenuto a versare alla Società alcun corrispettivo o canone per la gestione dei beni, oggetto del presente Contratto.
9.4.Limitatamente agli alloggi E.R.P. i relativi canoni di locazione e gli eventuali oneri di gestione sono rispettivamente a favore ed a carico del Comune di Calderara di Reno.
9.5. Gli investimenti per la gestione del patrimonio immobiliare comunale, per gli acquisti, per gli ampliamenti e la manutenzione sono ad esclusivo carico della Società, compatibilmente con la capacità finanziaria della stessa.
9.6. La Società nulla potrà pretendere dal Comune in relazione alle spese per gli investimenti, gli ampliamenti e la manutenzione straordinaria.

Articolo 10 (Programma annuale delle attività e degli investimenti)
10.1. Contestualmente al bilancio preventivo, la Società approva il Programma Annuale delle Attività e degli Investimenti (di seguito "il Programma Annuale"), che specifica le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro:
  1. il livello di manutenzione del patrimonio, con l'indicazione degli interventi realizzati nell'ultimo anno;
  2. i principali interventi manutentivi da espletare;
  3. i principali interventi di ampliamento, costruzione, rifacimento, degli immobili da realizzare;
  4. le modalità di finanziamento degli interventi da eseguirsi;
  5. le linee di sviluppo del programma di riqualificazione e recupero urbano;
  6. le tipologie di intervento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale;
  7. i principali interventi di manutenzione, valorizzazione ed incrementazione del patrimonio comunale immobiliare;
  8. li type="a"> programmazione di opere di pubblico interesse da porre in essere, con definizione delle modalità di finanziamento e realizzazione delle stesse;
  9. le previsioni di risultato economico.
10.3. La Società ha facoltà di predisporre e di approvare il Programma Annuale ed ha altresì facoltà di integrare il Programma Annuale con la programmazione pluriennale delle medesime attività.
10.5. Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione, il Programma Annuale è trasmesso al Comune che, attraverso il Comitato Tecnico, può formulare osservazioni e proporre integrazioni e modifiche. Le osservazioni e le proposte di modifica ed integrazione del Programma Annuale devono essere valutate dalla Società in sede di approvazione dello stesso.
10.6. Il Programma Annuale può essere approvato contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo della Società.

Articolo 11 (Riduzione e sospensione delle attività) 11.1. Qualora la Società dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere le attività oggetto del presente Contratto, ne darà comunicazione al Comune con preavviso - salvi fatti contingenti e straordinari - di almeno mesi 3 (tre);
11.2. La comunicazione deve contenere anche proposte operative per assicurare la continuità dell'attività intrapresa.
11.3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti e/o indiretti, potrà essere avanzata dal Comune nei confronti della Società.
11.4. Non costituisce inadempimento al Contratto il mancato espletamento delle attività a causa di scioperi, assemblee, esigenze tecniche impreviste e non prevedibili e cause di forza maggiore.
11.5. Ove la regolare esecuzione delle opere di riqualificazione programmate, la gestione, manutenzione e realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale, possa venire interrotta, modificata, ridotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere da altri soggetti, pubblici o privati, aventi causa o comunque autorizzati dal Comune (ad esempio, gestori di servizi di telefonia, elettricità, gas, etc.), quest'ultimo si impegna ad informare la Società tempestivamente e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima dell'avvio della turbativa, fornendo tutti gli elementi necessari ad effettuare le modifiche temporanee allo svolgimento della gestione del patrimonio.
11.6. Il precedente comma non si applica nei casi in cui l'intervento discenda da motivi di forza maggiore o comunque imprevisti e imprevedibili.

Articolo 12 (Esecuzione delle opere. Verifiche)
12.1. Qualora non disponga di personale, attrezzature e mezzi idonei alla esecuzione di specifiche opere, la Società realizza le propria attività nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, in particolare delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
12.2. La Società è tenuta a comunicare al Comune la data di avvio dell'esecuzione di opere nel territorio comunale almeno 30 (trenta) giorni prima.
12.3. Il Comune può effettuare verifiche a propria cura e spese in ordine alla regolare esecuzione delle opere.

Articolo 13 (Comitato Tecnico)
13.1. AI fine di consentire una proficua attuazione del presente Contratto e di interpretarne costantemente il contenuto e le disposizioni in pieno spirito di collaborazione condiviso dalle Parti, è costituito il Comitato Tecnico, che ha la funzione di supportare le Parti in tutte le attività inerenti all'esecuzione del presente Contratto.
13.2. Il Comitato è composto dagli esperti tecnici nominati, rispettivamente, dalla Società e dal Comune; il Comitato può essere eventualmente integrato da ulteriori esperti tecnici, giuridici ed economici qualora ciò si renda necessario in ragione della risoluzione di specifiche questioni attinenti l'espletamento delle attività contrattuali.
13.3. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.
13.4. Il Comitato:
  1. esprime pareri sul Programma Annuale di cui all'art. 10;
  2. esprime pareri su ogni altro argomento a richiesta delle Parti;
  3. valuta l'esecuzione degli obblighi e dei diritti delle Parti previsti dal Contratto e dal Capitolato Tecnico;
  4. rende interpretazioni del Contratto e del Capitolato Tecnico;
  5. valuta le violazioni degli obblighi previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico e dei danni conseguenti;
  6. compie il tentativo di risoluzione bonaria di eventuali contrasti tra le Parti.

13.5. Il Comitato valuta, altresì, proposte in ordine all'esecuzione di modifiche alle attività espletate, a seguito di cambiamenti oggettivi o strutturali delle esigenze, ovvero al verificarsi di eventi non previsti.
13.6. La proposta di modifica viene valutata tecnicamente ed economicamente e trasmessa alle Parti per l'eventuale recepimento ed adozione ad opera delle stesse.
13.7. Le determinazioni del Comitato, limitatamente alle prestazioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, che dovessero essere oggetto di controversia tra le Parti, sono vincolanti per la Società fino alla pronuncia del lodo arbitrale o di sentenza definitiva sulle controversie medesime.

Articolo 14 (Principi generali per l'esecuzione delle prestazioni e standard di qualità)
14.1 Nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Presente Contratto, la Società si impegna ad impostare tutta la propria attività secondo i principi di efficacia, economicità, efficienza, eguaglianza ed imparzialità nei confronti del Comune e nei confronti di tutti i soggetti di cui la società debba avvalersi per il conseguimento dell'oggetto sociale, continuità, trasparenza e partecipazione.
14.2 La società garantisce, in termini generali, l'osservanza dei suddetti principi, con le seguenti modalità.
a; Efficacia - La Società adotta, ogni anno, il Budget che evidenzia gli obiettivi da raggiungere, le risorse che intende utilizzare per il raggiungimento di essi, compreso un quadro finanziario previsionale che espone i costi e i ricavi presunti. Il Budget dovrà, altresì, indicare gli obiettivi assegnati a ciascun settore operativo previsto dal quadro organizzativo della Società medesima. Il Budget deve essere trasmesso a ...... entro ... giorni dalla sua adozione.
b) Economicità - La Società imposta la propria gestione operando in maniera tale che sia sempre salvaguardato l'equilibrio tra i ricavi ed i costi. Qualora venga accertato il venire meno dell'equilibrio, adotterà ogni iniziativa utile a ripristinare la situazione di pareggio.
c) Efficienza - La Società adotta un'organizzazione rigorosamente volta alla massimizzazione dei risultati con la minimizzazione dei costi, coerentemente con l'osservanza del principio di economicità precisato al precedente punto e).
d) Eguaglianza ed imparzialità - La Società assicura il Comune che le modalità di svolgimento della sua attività non possano pregiudicare la libera ed imparziale fruizione di servizi gestiti. Per assicurare il rispetto del principio di imparzialità, la Società procederà, nell'acquisto dei beni e servizi che le occorrono per la gestione, in conformità agli obblighi dell'evidenza pubblica.
e) Continuità - La Società opererà in modo da non dare luogo a interruzioni, secondo quanto già stabilito nei precedenti articoli della presente scrittura.
f) Trasparenza e partecipazione - La Società assicura la trasparenza e la partecipazione alla propria attività applicando le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. Inoltre, ove il Comune segnali ottimizzazioni o miglioramenti nella gestione delle attività svolte, è tenuta a esaminare tali segnalazioni riscontrandole motivatamente.
La Società è, comunque, tenuta all'osservanza di tutte le regole previste per garantire la correttezza della gestione sotto ogni profilo, e ad adottare procedure e metodologie operative finalizzate alla costante verifica della propria attività.

Articolo 15 (Risoluzione del Contratto)
15.1 Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e ss.gg., le gravi e persistenti violazioni delle vigenti disposizione richiamate e degli obblighi derivanti in generale dal presente Contratto e del Capitolato Tecnico da parte della Società, costituiscono cause di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 16 (Clausola risolutiva espressa)
16.1. Oltre ai casi di cui all'articolo 17, in ogni caso il presente Contratto può essere risolto nei casi di:
  1. scioglimento della Società;
  2. violazione reiterata degli obiettivi ed obblighi da parte della Società medesima;
  3. gestione delle attività cui la società è preposta, in modo gravemente inefficiente;
  4. gravi violazioni e/o inadempienze della Società rispetto agli impegni assunti nel presente Contratto e alle disposizioni normative vigenti.


Articolo 17 (Controversie tra le Parti)
17.1. Qualora tra le Parti dovessero sorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle penali o alla risoluzione del rapporto, ciascuna Parte si obbliga, non appena ragionevolmente possibile, a notificare all'altra Parte l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.
17.2. In seguito alla notificazione, il Comitato Tecnico si riunisce per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre bonariamente la vertenza, ricorrendo all'eventuale parere di un esperto nominato in accordo tra le Parti qualora la vertenza abbia natura giuridica o tecnica.
17.3. Nel caso in cui le Parti non addivenissero, ai sensi dei commi precedenti, ad una composizione bonaria della controversia insorta, questa viene deferita - visto l'articolo 6, comma 2, Legge 205/2000 - ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dalla Società e uno nominato d'intesa tra i primi due o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
17.4. Il Collegio giudica secondo diritto, ma senza alcuna formalità di rito, e pronuncia il lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.
17.5. Ciascuna delle Parti sostiene interamente gli oneri relativi al compenso dell'arbitro di propria nomina ed il 50% degli oneri relativi al compenso del terzo arbitro, nonché delle spese di funzionamento del Collegio.
17.6. In ogni caso, nessuna prestazione potrà essere comunque sospesa in pendenza del procedimento arbitrale.

Articolo 18 (Spese contrattuali)
18.1. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto a scrittura privata non autenticata sono a totale carico della Società.

Articolo 19 (Norma di chiusura)
19.1. Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nel presente Contratto, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di contratto, esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e quelle di cui al Libro IV del Codice Civile.

Articolo 20 (Allegati)
20.1. Costituiscono Allegati e parte integrante e sostanziale del presente Contratto A. ..................
B. ..................
C. ...................

..., lì .........
Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Calderara di Reno Sviluppo Calderara s.r.1.



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