CONTRATTO DI GESTIONE TRA LE PROPRIETÀ E LA SOCIETÀ BOLOGNA 2 RESIDENCE
Oggi 15 ottobre 1979 tra le sottoindicate parti:
"CASAINSIEME" Soc.Coop.a.r.l.- Cod. Fisc. 1102600374
Con sede in Pianoro (Bo) Via A.Costa N. 142
in persona del Suo Legale Rappresentante Dott. Ing.Pier Luigi Malagoli;
"UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.a." Partita IVA 00481080372
Con sede in Bologna Strada Maggiore N. 53
in persona del Suo Legale Rappresentante Rag. Sergio Getici
"BOLOGNA 2 RESIDENCE Soc.a.r.l." Cod.fisc. 00788660827
Con sede in Palermo Via Castellana N. 352
in persona del Suo Amm.ne Unico Rag. Remo Proni;
si conviene e stipula quanto appresso:
Premesso
- che in base a regolare licenza edilizia in data 15/5/76 Prot.Gen. 5457/74 corrispondente al N. 1880 e successiva variante in data 9/9/77 Prot. Gen. 4411/77 corrispondente al N. 2459, è stata realizzato in Calderara di Reno, Via Garibaldi, un edificio ad uso casa-albergo per il quale è stato altresì stipulata con il Comune di Calderara di Reno una apposita convenzione;
- che la casa-albergo è strutturata secondo unità abitative autonone alienabili separatamente seppure sotto l'impegno unitario della gestione a casa-albergo;
- che agli effetti degli impegni assunti col Comune e comunque per le esigenze della casa-albergo si rendono essenziali i seguenti servizi:
- Servizio di ricevimento e di portineria-informazioni assicurato almeno 16 su 24;
- Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata;
- Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative con contatore centralizzato per acqua fredda;
- Servizio di cambio biancheria nelle unità abitative;
- Servizio di pulizia nelle unità abitative e nelle parti di proprietà comune;
- Riscaldamento centralizzato per tutto l'edificio;
- Sala uso comune posta al piano terra;
- Sala ad uso soggiorno infanzia con relativi servizi igienici posta al piano terra, al servizio della casa-albergo;
- Tasse relative alle immondizie ed eventuali altre tasse dovute al Comune saranno riferite esclusivamente alla casa-albergo e non alla sinqola unità abitativa;
- Servizio telefonico centralizzato predisposto per il collegamento delle varie unità abitative e dotato di un massimo di 10 linee esterne;
- Esercizio di bar rosticceria, abilitato anche alla vendita di prodotti alimentari confezionati e dotato dei requisiti igienici determinati dalle disposizioni legislative vigenti;
- Impianto televisivo centralizzato collegato con le varie unità abitative;
- Un servizio igienico di uso comune ad ogni piano;
- Spogliatoio per il personale posto al piano terreno;
- Impianto di depurazione funzionante nei termini previsti dalla legge 319.
- che agli effetti dell'esercizio della casa-albergo verranno posti a disposizione i seguenti locali e servizi comuni:
- Unità abitative N. 98 al 3° piano per personale;
- Locale portineria al piano terreno;
- Ufficio al piano terreno;
- Sala comune per i clienti al piano terreno;
- Servizi igienici comuni per ogni piano;
- Locale per guardaroba al piano scantinato;
- Locale per spogliatoi personale al piano terra;
- Locale per l'attrezzeria al seminterrato;
- Centrale termica;
- Depuratore;
- Ascensori.
- Che è intento delle parti organizzare il servizio di gestione della casa-albergo, gestione che viene assunta dal Sig. Remo Proni in qualità di Amministratore Unico della Società a.r.l. Bologna 2 Residence ai seguenti patti e condizioni:
- La gestione riguarderà sia le unità abitative assentite dai proprietari singoli sia quelle abitate direttamente dagli intestatari alle diverse condizioni e patti che seguono;
- Per unità abitative date dai proprietari in questione, unità che complessivamente dovranno essere in numero non inferiore a 96 verranno corrisposti i seguenti canoni in rapporto ai diversi tipi di unità abitative:
Modulo |
Canone mensile |
Can. mens. locali |
tot. canone |
|
per modulo |
ad uso servizi |
|
1-2-3 |
L. 120.000 |
L. 5.000 |
L. 125.000 |
4-5 |
L. 125.000 |
L. 5.000 |
L. 130.000 |
6-7-8 |
L. 130.000 |
L. 5.000 |
L. 135.000 |
9-10 |
L. 140.000 |
L. 6.000 |
L. 146.000 |
I canoni mensili dovuti dalla parte conduttrice per i locali messi a disposizione per i servizi necessari alla gestione, pur facendo riferimento ai singoli moduli abitativi, sono dovuti alle sole partecipatrici proprietarie dei locali-servizi stessi.
- Qualora i proprietari non intendessero abitare direttamente la parte abitativa, senza cedere la stessa alla gestione, saranno obbligate al pagamento degli oneri che la gestione vorrà annualmente indicare alle condizioni che motivatamente indicherà.
- Per le unità abitative del corpo C) e per quelle che saranno utilizzate per uso personale dai proprietari verranno praticate dalla gestione le seguenti condizioni:
- La gestione fornirà i seguenti servizi:
- Luce dei corridoi del blocco;
- Servizio di portineria;
- Servizio pulizia nelle parti comuni a tutto il complesso (scale, portico, ecc.);
- Manutenzione ordinaria delle sole parti comuni;
- Manutenzione giardino e lavori giardinaggio;
Il tutto verso il pagamento alla Società di Gestione di un canone forfettario mensile, oltre agli oneri fiscali, così ripartito:
Mod. 1-2-3 |
L. 30.000 |
Mod. 4-5 |
L. 33.000 |
Mod. 6-7-8 |
L. 35.000 |
Mod. 9-10 |
L. 37.000 |
Di tali somme una quota di L. 3.000 per ogni unità abitativa verrà versata a titolo di rimborso ai proprietari delle parti comuni poste a disposizione della gestione.
- La gestione fornirà inoltre i seguenti altri servizi che saranno pagati a contatore o in ragioni millesimali:
- Luce e Forza Motrice nelle unità abitative, pagate in base al contatore divisionale;
- Gas uso domestico nelle unità abitative pagato in base al contatore divisionale;
- Riscaldamento pagato in rapporto al volume riscaldato;
- Raccolta immondizie da parte del Comune, in rapporto ai mq;
- Acqua pagata in base ai contatori divisionali
Per i suddetti servizi le proprietà verseranno un acconto mensile nelle seguenti misure:
Mod. 1-2-3 |
L. 17.000 |
Mod. 4-5 |
L. 20.000 |
Mod. 6-7-8 |
L. 22.000 |
Mod. 9-10 |
L. 24.000 |
- Le suddette condizioni saranno valide per un anno dall'inizio della gestione.
- La parte conduttrice impiegherà ogni diligenza e cura nell'esecuzione del rapporto. La manutenzione ordinaria dei beni e attrezzature affidate alla gestione avverrà a cura e spese della parte conduttrice, mentre per quanto riguarda opere e sostituzioni di beni od impianti di carattere straordinario resterà ferma la responsabilità e l'onere della parte locatrice.
- La parte conduttrice curerà che venga mantenuto un regolare avviamento della cosa locata e che venga salvaguardato il decoro ed il buon nome della casa-albergo.
- ) Delle attrezzature ed in genere dei beni mobili costituendi pertinenze della cosa locata viene redatto ed allegato alla presente scrittura un elenco-inventario, pure sottoscritto dalle parti.
- Si esclude che eventuali opere di trasformazione o miglioria, le quali non abbiano ricevuto il preventivo consenso scritto della parte locatrice, possano costituire titolo per pretese di rimborso da parte del conduttore sia durante che al termine del rapporto.
- La parte conduttrice è costituita, a tutti gli effetti di legge, sia nei rapporti di diritto privato, che in diritto pubblico, sia sotto il profilo civile, che quello penale ed amministrativo, custode dei beni oggetto del rapporto. La parte conduttrice è obbligata a contrarre polizze assicurative relative a responsabilità per R.C., furto di beni della parte locatrice, incendio e guasti da rotture di tubazioni e simili, in base a massimale idoneo.
- La parte conduttrice è tenuta ad avvalersi per l'esecuzione del rapporto di personale idoneo e qualificato, sia per capacità lavorativa, che per condotta, costituendo tale idoneità anche un interesse della parte locatrice.
- IL presente rapporto non rientra in alcuna delle forme previste dall'attuale normativa sulle locazioni, essendo il rapporto presente un contratto di affittanza di azienda, sia per l'oggetto che per la soggettiva volontà delle parti contraenti.
- La parte conduttrice utilizzerà per quanto di necessità della gestione il servizio bar-rosticceria-minimarket assumendo i relativi accordi economici con il gestore.
- Si precisa che la gestione della conduzione della casa-albergo sarà unitaria nella persona della parte conduttrice, che sottoscrive il presente contratto. Di essa si avvarranno e saranno tenuti ad avvalersi i singoli proprietari o le società pluriproprietarie delle unità abitative costituendi il complesso della casa-albergo nel senso che i proprietari delle unità immobiliari saranno tenuti: o ad abitare personalmente, o mediante la loro famiglia anagrafica, le unità abitative avvalendosi in tal caso, sia come diritto che come obbligo, della gestione unitaria di tutti i servizi da parte del contraente sottoscritto, conduttore e gestore; o saranno tenuti a conferire a quest'ultimo la disponibilità delle unità abitative ai fini del loro godimento e sfruttamento in base alla funzione che le unità stesse svolgono in un complesso immobiliare destinato a casa-albergo.
- Sia nel primo che nel secondo caso la parte locataria, contraente del presente rapporto, avrà l'obbligo di fornire i servizi ed avrà il diritto di prestarli, mediante contribuzione a rimborso, costituenti anche corrispettivo per lo svolgimento dei servizi medesimi, da corrispondersi da parte dei proprietari che destinino le unità immobiliari ad abitazione propria o della propria famiglia anagrafica, o da parte dei conduttori cui le unità immobiliari venissero concesse in godimento nell'ipotesi in cui esse non venissero abitate personalmente dai titolari del diritto di proprietà o dalle loro famiglie.
- Ai titolari di tale diritto può subentrare nell'ipotesi di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge cui venga assegnato, sia consensualmente che per statuizione giudiziale, l'alloggio.
- In tale diritto, e nei correlativi obblighi, sub-ingrediscono altresì gli aventi causa a titolo di successione per causa di morte, nonchè gli aventi causa per atto fra vivi, sia volontario che coattivo (ad esempio per assegnazione conseguente ad espropriazione forzata) con l'obbligo, qualora più siano i contitolari del diritto, di nomina da parte di questi ultimi, di uno di essi al fine di tenere i rapporti con il locatario gestore e con carattere, che è espressamente voluta da tutte le parti interessate, di indivisibilità, e subordinatamente di solidarietà, delle obbligazioni concernenti l'obbligo di affidamento del godimento delle singole unità abitative al gestore locatario o l'obbligo della corresponsione dei relativi rimborsi o corrispettivi.
- I canoni di affitto di cui al punto B saranno dovuti dalla parte conduttrice alle parti locatrici come segue:
- per il periodo 1/12/1979 - 31/8/1980
ridotti al 50% per la parte afferente i singoli appartamenti e al 100% per la parte relativa ai locali-servizi
- per il periodo 1/9/1980 - 31/8/1981
canoni integrali come previsti al punto B)
- per i successivi periodi annuali a partire dal 1/9/1981 in poi i canoni subiranno un aumento annuale secondo le variazioni risultanti dai coefficienti del costo medio della vita ISTAT nel limite però del 90% di dette variazioni.
In particolare la prima variazione, a partire dal 1/9/1981, avrà come indici base ISTAT di riferimento quello risultante alla data dell'1/12/1979. Gli oneri di cui al punto D) resteranno fermi nella nella misura forfettaria stabilita sino ad un anno da oggi e quindi verranno nuovamente concordati tra le parti a quella data interessate.
- Il presente contratto di locazione d'azienda avrà la durata di 9 anni dalla firma del contratto stesso. Allo scadere del termine sopra indicato il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto indipendentemente dalla mancata disdetta dalle parti. È inoltre fatto espresso divieto di sublocare senza il parere favorevole degli attuali contraenti.
- Si conviene che nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 gg. la parte conduttrice munirà la parte locatrice di lettera di fidejussione da parte di Istituto Bancario ed Assicurativo per un importo di L. 30.000.000 (trentamilioni) a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle parte conduttrice, nei confronti della parte locatrice con dispensa quest'ultimo dall'osservanza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
- Le parti convengono infine che all'atto della alienazione di singole unità immobiliari a terzi con inserimento dell'obbligo di subentrare sulla presente convenzione automaticamente la Cooperativa Casa Insieme e la Universo Assicurazioni S.p.a. resteranno liberate pro parte dalle obbligazioni qui assunte.
- Ogni controversia nascente dalla interpretazione ed applicazione del presente contratto verrà devoluta ad un collegio arbitrale di tre persone che verrà nominato e ch deciderà secondo le norme e con gli effetti previsti dagli artt. 806 e segg.ti del Codice di Procedura civile. In particolare ognuna delle parti nominerà un proprio arbitro e la nomina del terzo verrà devoluta al Presidente del Tribunale di Bologna.
Per quanto attiene alla eventuale corresponsione dei canoni di affitto relativi alle unità abitative non condotte direttamente dai proprietari ma date in gestione diretta seguiranno regolare contratto di affitto di immobile al momento del verificarsi dell'evento stesso.
PER ACCETTAZIONE:
Coop.Va "CASA INSIEME"
Il presidente Dott.Ing. Luigi Malagoli
Universo Assicurazioni S.p.a.
Rag. Sergio Getici
"BOLOGNA 2 RESIDENCE"
Amm. Unico Rag. Remo Proni