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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2005

COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - PROPOSTA DI VARIAZIONE REGOLAMENTARE


L'anno DUEMILACINQUE questo giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 15:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e nome Carica Presente
PRENCIPE MATTEO
MARCHI MARCO
CIONI GABRIELLA
L'ALTRELLI ADRIANA
PANCALDI VANNI
POLI PAOLA
TURRINI LINO
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
S
S
S
S
S
S
S
             TOTALE Presenti         7                                                       TOTALE Assenti           0


Assenti Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente

Assenti Non Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE



Richiamato l'art.6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ai criteri di determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Ravvisata l'opportunità di confermare l'istituzione, anche per l'anno 2005, di aliquote diverse ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di stabilire, oltre alla detrazione per abitazione principale, una ulteriore detrazione a favore di categorie di contribuenti che si trovino in determinate condizioni;

Ritenuto di proporre modifiche agli articoli. 3, 4, 7 e 16 del Regolamento I.C.I. e di inserire una nonna transitoria a favore dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data del bilancio di previsione, dando atto che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal l° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, c.l., del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

Richiamato il D.L. del 30 dicembre 2004, n. 314 che proroga al 28 febbraio 2005 il tennine per l'approvazione del bilancio 2005;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) dello stesso Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Visti:


Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;

Dato atto che il documento previsionale 2005, redatto dalla Giunta Comunale, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA


Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
  1. di proporre al Consiglio Comunale di modificare i seguenti articoli del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili e di inserire una norma transitoria come segue:

    Articolo 3 - comma 1 (Area fabbricabile)

    Vecchia formulazione
    1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2 - comma 1 - lettera b) del Decreto Legislativo n. 504/1992 (Definizioni di fabbricati e aree) è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

    Nuova formulazione
    5. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2 - comma 1 - lettera b) del Decreto Legislativo n. 504/1992 (Definizioni di fabbricati e aree) è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti di pianificazione generale adottati, ferme restando le comunicazioni stabilite dalla Legge.

    Articolo 4 - comma l - (Determinazione del valore delle aree fabbricabili).

    Vecchia formulazione
    1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

    Nuova formulazione
    5. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente, per zone omogenee e per tipologia di strumenti di pianificazione vigenti i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

    Articolo 7 (Alloggio non locato e residenza secondaria - seconda casa)

    Vecchia formulazione
    1. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata, né data in comodato a terzi. 2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) dichiara, entro il 20 dicembre di ogni anno di imposizione, di tenere a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
    La suddetta dichiarazione non può che riguardare una sola unità immobiliare e va resa pena la perdita dell' agevolazione.

    Nuova formulazione
    Articolo 7 (Alloggio non locato soggetto ad aliquota maggiorata)

    1. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per alloggio non locato soggetto ad aliquota maggiorata, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi e, al lO gennaio dell'anno di imposizione, non locata, per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
    2. Fermo restando l'applicazione dell'aliquota maggiorata, è fatta salva la possibilità, da parte del soggetto passivo d'imposta, di comunicare al Comune con apposito Modello B) che l'immobile è affittato, con contratto registrato, da almeno due anni. La comunicazione deve essere presentata entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, ed è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono tali condizioni. In assenza della comunicazione entro il termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera l'aliquota maggiorata, indipendentemente dal diritto maturato.

    Art. 16 - Abitazione principale

    Vecchia formulazione
    In aggiunta alle fatti specie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolannente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:
    1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

    2. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 20 grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

    3. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

    4. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

    5. per il solo anno 2004, le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorchè classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2003 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.

    2. Per l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l'aliquota ridotta dell'abitazione principale, con esclusione della detrazione.
    3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall' art. 4 - comma 4 - del Regolamento generale delle entrate tributarie (Agevolazioni Tributarie)

    Nuova formulazione (in sostituzione del precedente articolo)

    Articolo 16 (Aliquote e detrazioni diverse per le varie fattispecie di contribuenti)

    1) Oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la Giunta Comunale stabilisce la stessa aliquota anche per le seguenti abitazioni e pertinenze:

    E' altresì, stabilita la stessa aliquota dell'abitazione principale anche per le seguenti abitazioni e pertinenze, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell'imposta; la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposla relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio. In assenza della comunicazione entro i termine perentorio sopra stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato:



    2) l'aliquota ordinaria è da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi di cui al comma l), fermo restando le previsioni dell 'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs.30/12/92, n. 504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3,comma 55, legge 662/1996);

    3) fermo restando che: a condizione che venga presentata comunicazione al Comune entro i termini di versamento dell 'imposta, la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio; il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio; in assenza della comunicazione entro il termine perentorio stabilito, il Comune considera la fattispecie rientrante nell'aliquota ordinaria, indipendentemente dal diritto maturato; sono stabilite dalla Giunta Comunale aliquote diverse per le seguenti fattispecie:
    1. l'unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di nuova attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1° Gennaio 2005, per i primi tre anni di attività.

    2. i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 Gennaio 1963, n° 9.

    3. gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3.


    4) la detrazione stabilita dalla Giunta Comunale si applica per le abitazioni principali e più precisamente per:
    1. l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente;

    2. l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

    3. l'alloggio regolarmente assegnato dall 'Istituto Autonomo Case Popolari;

    4. l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

    5. l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

    6. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

    7. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

    8. l'abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

    9. per il solo anno 2005 le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2004 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;


    5) Per l'abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto residente a Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l'aliquota ridotta dell'abitazione principale, con esclusione della detrazione;

    6) E' riconosciuta, ai sensi dell 'art. 8 - comma 3 - del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art.3 - comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. ed integrato con l'art. 3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento della detrazione di imposta ICI da aggiungersi alla detrazione già prevista dallo stesso art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;

    - Per aver diritto al beneficio, i soggetti passivi ICI di cui al punto 6) dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
    1. Reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) riferito all'anno 2004 dei componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2005 non superiore a € 10.939,64 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT. CCT. dividendi azionari ecc...);

    2. Non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

    3. Il reddito familiare riferito all'anno 2004 (10.939,64 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare alla data del 10 gennaio 2005) viene elevato di una somma pari a £ 5.469,81 in presenza di una delle seguenti condizioni:
      1. per la presenza nel nucleo familiare di:
        - anziani con più di 65 anni di età compiuti all'1/1/2005;
        - persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al Comune a seguito di esplicita richiesta);

      2. per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1 Gennaio dell'anno di imposizione;

      3. nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori

      4. qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti 1'1/1/2005;


    E' stabilito che:



    Art. 17 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

    Vecchia formulazione

    1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dalle O.N.L.U.S., dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti se destinati a compiti istituzionali. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti dal Comune di Calderara di Reno nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

    Nuova formulazione

    Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dalle O.N.L.U.S., dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti se destinati a compiti istituzionali. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti dal Comune di Calderara di Reno nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili posseduti da Enti pubblici messi a disposizione del Comune di Calderara di Reno per l'assegnazione di alloggi E.R.P., mediante apposita convenzione.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivo a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

    Art. 20 - comma 2 - Fabbricati inagibili o inabitabili

    Vecchia formulazione

    L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.

    Nuova formulazione

    L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

    Nel Regolamento è inserito il seguente articolo:



    Art. 22 - (Norma transitoria deflattiva del contenzioso)

    1. Qualora a seguito dei controlli (accertamenti/liquidazioni) sui versamenti dell'imposta, a partire dall'anno 2001 e fino all'anno 2004, emergano fattispecie nelle quali il contribuente, pur avendo maturato il diritto all'agevolazione, abbia omesso la presentazione della prescritta comunicazione (Mod. A e/o B) ed abbia effettuato il versamento tenendo conto dell'agevolazione, è soggetto all'accertamento/liquidazione per l'anno cui si riferisce il controllo, mentre per gli anni di imposta successivi a quello oggetto di controllo e per le medesime fattispecie, è accordata la possibilità di regolarizzare la propria posizione effettuando, ora per allora, la succitata comunicazione e versando l'importo accertato/liquidato per l'anno oggetto di accertamento/liquidazione. Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà sopra indicata, il Comune applica automaticamente il diritto all'agevolazione per gli anni di imposta successivi a quello oggetto di controllo e per la medesima fattispecie, fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto al beneficio.


    2. E' previsto il rimborso dell'imposta soltanto nel caso in cui, sussistendo il diritto all'agevolazione, il contribuente non ne abbia tenuto conto in sede di versamento, ma abbia presentato la prescritta comunicazione entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento.


    3. I modelli A) e B), di comunicazione del diritto ad una determinata agevolazione, sono validi anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto al beneficio; fermo restando che il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, il venir meno del diritto al beneficio. Il contribuente che non comunica il venir meno del beneficio è soggetto alle relative sanzioni.


  2. Di dichiarare, con esplicita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.








Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F. to MATTEO PRENCIPE F.to D.SSA IDA FONTANA


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/02/2005 al 17/07/2005 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.

Addì 02/02/2005 L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
È divenuta esecutiva il 12/02/2005 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000.

  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA



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