CONDOMINIO DI
VIA GARIBALDI 2
CALDERARA DI RENO
REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Approvato all'unanimità il 26 giugno 1995 (con modifiche all'art. 9.c e 19)
Modificato il 29 settembre 1995 (all'art. 19bis)
Modificato il 23 giugno 1996 (all'art. 16bis)
Modificato il 28 gennaio 2003 (agli artt. 9 e 24)
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Si dà atto che lo stabile sopra indicato a seguito delle vendite frazionate delle unità immobiliari che lo compongono viene costituito in Condominio ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile.
Il presente vale come regolamento del Condominio e disciplinare per ogni singolo condòmino.
I millesimi di proprietà fanno parte del presente regolamento e si allegano come Tab. A.
Art. 2 - Ogni condòmino è obbligato ad attenersi al presente regolamento sia in via reale che personale, tanto in proprio che per i propri aventi causa e le obbligazioni sono da intendersi a carico di tutti e di ciascuno in via solidale ed indivisibile.
Art. 3 - Ogni condòmino dovrà notificare all'amministratore il proprio domicilio o, in difetto, si intenderà domiciliato nei locali di sua proprietà.
Art. 4 - Costituiscono proprietà comune in modo inalienabile ed indivisibile fra tutti i condomini e devono essere mantenuti efficienti a spese comuni per le riparazioni e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie: l'area su cui sorge lo stabile, le fondazioni, le strutture portanti, le murature perimetrali, il tetto, gli atrii d'ingresso, le scale, i vani ascensori e relativi locali macchine, gli atrii di piano, gli impianti ascensori, il citofono e le relative linee, gli impianti luce e forza motrice nei locali e per gli impianti comuni, le tubature di gas, le condutture dell'energia elettrica, dell'acqua potabile ecc. fino alla derivazione delle singole unità immobiliari.
Costituiscono servizi comuni tutte le aree libere da costruzioni qualunque sia la loro destinazione (cortile, giardini, percorsi), tutte le tubature e condutture di impianti interrati, la portineria e l'eventuale custode posti all'entrata al piano terreno, il locale caldaia posto nell'edificio, la cabina Enel, l'impianto di riscaldamento e, solo per quanto al servizio dell'intero complesso, la fognatura, gli impianti idrici ed elettrici.
In generale sono comuni e indivisibili le parti degli edifici, le opere, le installazioni e i manufatti che sono indispensabili alla conservazione e all'uso comune e che, in base agli atti d'acquisto, non risultino di proprietà individuale dei singoli.
Art. 5 - L'area antistante lo stabile e quella esposta ad Est (?) sono sottoposte a servitù di passo veicolare e pedonale del Condominio; la ripartizione delle spese di pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compreso lo sgombero della neve e le spese di illuminazione saranno ripartite in base ai millesimi generali.
USO DELLE PARTI COMUNI
Art. 6 - È vietato occupare gli spazi e servizi comuni in qualunque modo permanente o temporaneo, con qualunque oggetto (vasi da fiore, mobili, ecc)
È tassativamente vietato parcheggiare automezzi nei cortili fuori dagli spazi destinati, mentre è consentita la sosta solo per operazioni di carico e scarico.
È vietato ai singoli condòmini fare riparazioni delle parti comuni se non nei casi di assoluta e urgente necessità; in tal caso si dovrà provvedere ad informare senza indugio l'amministratore che a sua volta alla prima occasione metterà a conoscenza i condòmini; ogni rimborso sarà subordinato al riconoscimento dell'urgenza e della necessità dei lavori eseguiti.
Per urgenza si intendono gli interventi tesi a salvaguardare l'incolumità delle persone e la buona conservazione dello stabile.
È vietato apporre targhe e cartelli senza che la richiesta sia sottoposta al parere dell'assemblea.
DESTINAZIONE E USO DELLE PROPRIETÀ INDIVIDUALI
Art. 7 - È vietata nelle singole unità immobiliari qualsiasi attività che sia incompatibile con le norme igieniche, con la tranquillità degli altri condòmini, con il decoro e con la sicurezza del Condominio
Art. 8 - Ciascun condòmino potrà eseguire nei locali di sua proprietà modifiche interne, dandone informazione all'amministratore e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di polizia urbana.
Non saranno consentiti, neppure all'interno delle singole proprietà, lavori che alterino la stabilità dell'edificio.
Art. 9 - È vietato:
- esercitare attività promananti odori, rumori, scuotimenti eccedenti la normale tollerabilità;
- gettare cose o sostanze ingombranti, taglienti o simili negli scarichi dei servizi;
- (approvato il 26 giugno 1995) battere tappeti e panni dalle finestre e gettare cose dai balconi;
- disturbare i vicini con schiamazzi, suoni, danze, nonchè usare apparecchi radio-televisivi o giradischi in modo fastidioso, particolarmente prima delle 8 e dopo le ore 22;
- stendere biancheria, panni, ecc. alle finestre, all'esterno dei balconi e all'interno di questi al di sopra della balaustra;
- sostare nell'atrio;
- abbandonare sacchetti dell'immondizia nelle parti comuni.
Si intende qui richiamato inoltre il vigente regolamento di Polizia Urbana.
(approvato il 28 gennaio 2003)
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e saranno a loro carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per i danni arrecati.
Art. 10 - È consentito collocare sui balconi all'interno della balaustra vasi e fiori purchè siano assicurati contro il pericolo di caduta.
Art. 11 - Ogni condòmino si obbliga a:
- eseguire nei locali di sua proprietà le riparazioni la cui omissione possa danneggiare altri condomini o parti comuni, rendendosene responsabile;
- usare l'ascensore con l'osservanza delle norme affisse in cabina;
- consegnare, qualora si dia in affitto l'appartamento, copia del regolamento all'inquilino e impegnare lo stesso alla osservazione delle norme condominiali;
- comunicare all'ammininistratore, in caso di trasferimento della proprietà, il nominativo del nuovo proprietario e far accettare il presente al nuovo proprietario.
ORGANI DEL CONDOMINIO
Art. 12 - Sono organi del Condominio: l'assemblea dei condomini, il consiglio di condominio e l'amministratore.
ASSEMBLEA
Art. 13 - Tutti i condomini dovranno essere convocati in assemblea ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario che viene fissata al 15 aprile.
Art. 14 - L'assemblea ordinaria deve discutere, approvare o modificare il rendiconto di gestione predisposto dall'amministratore.
Tale ripartizione va effettuata in base ai criteri stabiliti dal Codice Civile come da tabelle allegate.
Nessun condòmino, neppur rinunciando al proprio diritto sulle cose di proprietà comune ed al loro uso, può sottrarsi al contributo delle relative spese di manutenzione sia ordinarie che straordinarie, di riparazione e di gestione.
Da tutte le spese condominiali di competenza nessun condòmino potrà esimersi anche nel caso in cui l'appartamento resti disabitato.
Art. 15 - L'assemblea nomina l'amministratore e i membri del consiglio.
Art. 16 - L'assemblea è convocata dall'amministratore a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, inviata individualmente a tutti i condòmini e spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
La lettera di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e
l'ora della riunione.
Alla lettera dovrà essere allegata copia del rendiconto con l'indicazione che i libri e i documenti sono a disposizione dei condòmini per ogni controllo.
Art. 16bis (approvato il 23 giugno 1996) L'assemblea ritiene aquisite le deleghe presentate per iscritto esclusivamente e complete in ogni parte.
Art. 17 - Tutte le delibere prese dall'assemblea avranno effetto per tutti i condòmini e loro aventi causa e quindi anche per le minoranze dissenzienti e per gli assenti.
Art. 18 - Delle delibere è redatto un verbale che deve contenere:
- luogo, data, ora della riunione e ordine del giorno;
- nome e cognome degli intervenuti o rappresentati con l'indicazione delle rispettive quote millesimali;
- nome e cognome del presidente e del segretario;
- constatazione della validità dell'assemblea, somma delle quote millesimali;
- sommario, rendiconto della discussione, testo delle delibere e indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna.
Il verbale deve essere trascritto su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario; il libro verbali sarà a disposizione dei condomini; del verbale verrà inviata copia a tutti i condòmini.
CONSIGLIO DEL CONDOMINIO
Art. 19 - Il consiglio del condominio è composto da (approvato il 26 giugno 1995) almeno tre membri scelti dall'assemblea tra i condòmini.
I consiglieri durano in carico un anno e sono rieleggibili.
Il consiglio coadiuva l'amministratore, ne controlla l'operato e riferisce in assemblea.
Art. 19bis (approvato il 29 settembre 1995) - Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre condòmini, dura in carico un anno ed è rieleggibile.
Il collegio controlla con cadenza da stabilirsi l'operato contabile dell'amministratore e non percepisce alcun compenso.
AMMINISTRATORE
Art. 20 - L'assemblea nomina un amministratore e ne determina l'emolumento.
Art. 21 - L'amministratore provvederà alle spese di custodia, assicurazione, pulizia, illuminazione dell'edificio nonchè alle spese per il funzionamento del riscaldamento, ascensore, ecc.
Provvederà, previo parere o invito del consiglio, ad assumere e licenziare l'eventuale portiere, alla retribuzione dello stesso, al versamento dei contributi pevidenziali, alla tenuta dei libri paga ed allo svolgimento di tutte le formalità di Legge, prevista dai contratti collettivi, nel pieno rispetto degli stessi.
L'amministratore in genere provvederà a tutte le spese di ordinaria e straordinaria gestione secondo le delibere dell'assemblea.
Art. 22. - In base al progetto di ripartizione spese, approvato dall'assemblea, l'amministratore ha diritto di esigere da ciascun condòmino la somma a suo carico.
Trascorsi 15 giorni dalla scadenza fissati, qualora i singoli non abbiano provveduto, l'amministratore potrà esigere coattivamente le somme a loro carico.
Ai morosi saranno applicati gli interessi legali.
La somma così recuperata verrà contabilizzata a fine anno e ripartita fra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali di proprietà.
Art. 23 - L'amministratore è responsabile di tutte le somme ricevute e delle erogazioni di cui dovrà dare conto all'assemblea.
Tutti i movimenti contabili dovranno avvenire attraverso l'istituzione di un conto corrente bancario intestato al condominio.
Art. 24 - L'amministratore dovrà anche curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili e annessi avrà la sorveglianza dei servizi comuni.
Per l'espletamento di tale compito a esso o a persona da lui incaricata, compete il diritto di visita e ispezione anche nelle singole unità immobiliari.
L'ammininistratore deve invitare per iscritto i singoli condòmini a eseguire le opere a loro carico la cui omissione possa portare pregiudizio al Condominio; trascorsi inutilmente 10 giorni l'amministratore dovrà dare corso a tali opere a spese dei singoli cui esse competono.
(approvato il 28 gennaio 2003) Nessun condòmino potrà esigere manutenzioni o risarcimenti danni da parte del condominio nelle parti di sua proprietà esclusiva nel caso di sua morosità.
Art. 25 - L'amministratore, oltre ai libri voluti dalla Legge, dovrà tenere: libro verbale, libro cassa con l'annotazione di tutte le operazioni, elenco dei condòmini.
Art 26 - È compito dell'amministratore curare che venga rispettato il presente regolamento e disciplinare l'uso delle cose comuni.
Dovrà pure provvedere alla stipula di contratto di assicurazione dell'edificio contro i rischi dell'incendio, scoppio gas, fulmine ecc. (polizza globale fabbricati) e per la responsabilità civile come d'uso, adottando per la scelta il criterio del "buon padre di famiglia".
Art. 27 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento verranno applicate le disposizioni di Legge in materia.