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ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI NTERVENTI FINANZIATI
CON DCR. 88/2000 E DGR N. 2418/2001
NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
GARIBALDI 2
(ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 19/98)




***



L'anno duemilatre, il giorno ....... del mese di ......, in ......,
la REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata ai fini del presente atto dall'Assessore alla Programmazione Territoriale, alle Politiche Abitative e alla Riqualificazione Urbana;
la PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentata ai fini del presente atto dall'Assessore alla Programmazione e pianificazione territoriale e alla mobilità;
il COMUNE DI CALDERARA DI RENO, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco,
ed
i soggetti proprietari delle unità immobiliari site nello stabile di Via Garibaldi 2 così come elencanti nell'allegato F del presente accordo e tutti rappresentati dal Sindaco protempore del Comune di Calderara di Reno in forza di procura speciale posta in calce ad ogni atto unilaterale d'obbligo (facenti parte dell'accordo di programma approvato con DCC n. 33/2003) e ad ogni accordo bilaterale ex art. 11 L. 241/90, allegati al presente atto,

RICHIAMATI




PREMESSO






PREMESSO, INOLTRE, CHE:




tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo tra Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Calderara di Reno e soggetti privati coinvolti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


ART. 1) FINALITA' DEL PROGRAMMA

Il presente accordo di programma è finalizzato alla riqualificazione del complesso sito in Via Garibaldi n. 2 in sottozona B3 comparto 37* attraverso la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza, sia sociale sia strutturale, dell'edificio stesso.

ART. 2) LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

L'ambito territoriale interessato dal presente Accordo di programma è quello individuato dal Comune di Calderara di Reno con deliberazione consiliare n. 95 del 06/12/1999, che al suo interno include l'area contraddistinta come comparto 37* - Zone B3 - "Zone edificate a prevalente destinazione residenziale", dove è collocato il complesso edilizio di Via Garibaldi 2.

ART. 3) CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Il programma di riqualificazione urbana del Comune di Calderara di Reno, elaborato ai sensi della L.R. 19/98 e relativo all'area di cui al precedente articolo, sviluppa i contenuti della Variante al Piano di recupero approvata con DCC n. 98 del 27/11/2002, localizzando le risorse finanziarie, pari ad € 803.606,94, assegnate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione consiliare n. 88 del 08/11/2000 e con Deliberazione giuntale n. 2418 del 12/11/2001 secondo le modalità previste all'art. 7.
Gli interventi previsti dal presente accordo consistono in una serie di opere finalizzate alla utturazione complessiva delle parti condominiali dello stabile sito in Via Garibaldi 2, di cui si elencano di seguito i principali interventi distinti in opere edili, meccaniche ed elettriche:


I suddetti interventi sono finalizzati a ripartire il fabbricato in quattro condomini separati, a renderli autonomi dal punto di vista dell'accessibilità e degli impianti, a recuperare gli spazi esistenti porticati al piano terra per usi collettivi, e a dotare le singole unità immobiliari di superficie utile aggiuntiva oltre a nuove condutture impiantistiche e nuovi infissi.
Tali interventi di ristrutturazione sono strettamente connessi alle opere di urbanizzazione e di ripristino impiantistico previste all'interno del Progetto Pilota per la Sicurezza Urbana (previsto dall'accordo attuativo approvato con DCC n. 57 del 9/7/2003), come dalla lett. C della tabella di seguito riportata (vedi anche art. 7 del presente accordo).
I finanziamenti per la realizzazione delle opere citate sono ripartiti come indicato nella seguente tabella:

A Finanziamento regionale assegnato con DCR 88/2000 per ristrutturazione complessiva sulle parti condominiali dello stabile € 493.732,80
B Finanziamento regionale assegnato con DGR 2418/2001 per ristrutturazione complessiva sulle parti condominiali dello stabile € 309.874,14
C Finanziamento comunale per urbanizzazioni (rete smaltimento acque e adeguamento sottoservizi).
Quota parte del finanziamento comunale per le urbanizzazioni nell'ambito del Progetto Pilota per la Sicurezza
€ 506.456,90
D Quota totale a carico dei privati divisa con riparto millesimale per le singole unità immobiliari € 1.806.239,10
Tot. Costo totale ristrutturazione commplessiva parti condominiali dello stabile e parte delle urbanizzazioni esterne € 3.126.302,94


Il Programma di Riqualificazione Urbana mira altresì a creare i presupposti per la realizzazione delle cosiddette "case parcheggio" ovvero alla costruzione di case da adibire ad alloggi temporanei per le famiglie che partecipano al P.r.u. Garibaldi 2.
Tali alloggi sono in parte il risultato delle operazioni di concertazione territoriali che trovano attuazione mediante gli impegni assunti con atti unilaterali d'obbligo e convenzioni dai soggetti attuatori sviluppati con variante adottata con D.C.C. n. 40/2003, in parte derivano da operazioni di pianificazione comunale attuabili mediante varianti specifiche ex. art. 14 L.R. n. 47/78 in accordo con la Provincia di Bologna, come meglio specificato al successivo art. 7, lett. B).

ART. 4) OBBLIGHI ASSUNTI DAI SOGGETTI PARTECIPANTI

  1. Il Comune di Calderara di Reno al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3:


  2. La Regione Emilia Romagna si impegna a destinare, e trasferire secondo le modalità di successivo art. 6, le risorse definite al successivo art. 7.


  3. La Provincia di Bologna dichiara di condividere gli obiettivi del P.r.u. Garibaldi 2 come individuati nel presente accordo e si impegna a concertare con il Comune di Calderara di Reno gli aspetti urbanistico-attuativi mediante variante specifica al P.r.g. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78, specificamente in relazione alla possibilità di attuare modifiche che consentano di coprire la quota di Euro 1.100.000, come da piano finanziario specificato all'art. 7 soluzione economica 1, per la realizzazione delle cosiddette "case parcheggio".


  4. I soggetti privati di cui in premessa:



Le parti si obbligano ad adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità, la snellezza delle attività amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione del presente accordo.

ART. 5) TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per il finanziamento pari ad € 803.606,94 assegnato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione consiliare n. 88 del 08/11/2000 e con deliberazione giuntale n. 2418 del 12/11/2001 la data di inizio lavori non dovrà superare il termine di tredici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del decreto di approvazione del presente accordo di programma.

ART. 6) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo complessivamente concesso dalla Regione ai fini del presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.
Qualora il costo delle opere in sede di approvazione del progetto esecutivo aumenti rispetto a quanto indicato al piano finanziario allegato come parte integrante al presente accordo, resta invariato il contributo regionale destinato a finanziare la realizzazione di opere di urbanizzazione e/o infrastrutturali.
Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione dell'opera di urbanizzazione e/o infrastrutturale diminuisca, sia in sede di approvazione del progetto esecutivo che in sede di attestazione di fine lavori, rispetto all'importo indicato nel presente accordo di programma, il contributo regionale non potrà comunque superare il tetto del 50% di tale costo, conformemente a quanto previsto al capo 4, allegato E della D.C.R. n.1356 del 15 febbraio 2000.
Qualora, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo il costo finale dell'opera risulti inferiore a quanto determinato in sede di progetto esecutivo, il contributo regionale essere riconfermato nella misura massima purchè esso non superi il tetto del 50% come sopra definito rispetto al costo finale dell'opera eseguita.
Il contributo regionale corrispondente ad Euro 803.606,94, assegnato con D.C.R. n. 88/2000 e D.G.R. n. 2418/2001, destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o infrastrutturali, ivi compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento di impianti, infissi e parti strutturali del fabbricato, sarà concesso ed erogato, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 29/1985 "Norme generali sulle procedure di programmazzione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, di Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti locali", secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 899 del 27.05.2002.
Il contributo regionale trova copertura sul capitolo n. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programma di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19)" di cui all'UPB 1.4.1.3.12650 del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 che presenta la necessaria disponibilità e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi futuri previo slittamento di tali somme in attuazione della normativa vigente.

ART. 7) TERMINI PER L'INIZIO DEI LAVORI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I soggetti firmatari si impegnano a contribuire alla realizzazione degli interventi previsti dal presente accordo con le seguenti risorse finanziarie:

A) Per la ristrutturazione complessiva delle parti condominiale dell'immobile

Finanziamento Regione Finanziamento Comune Finanziamento Privato Totale
(A)
DCR 88/2000
€ 493.732,80
Del. C.C. n. 33 del 2/4/2003
€ 516.456,90
(C)
Impegno assunto con accordi ex art. 11 L. 241/90 da parte dei soggetti proprietari del Garibaldi 2
€ 1.806.239,10
(D)
€ 3.126.302,94
(B)
DGR 2418/2001
€ 309.874,14
Tot. € 803.606,94 Tot. € 516.456,90 Tot. € 1.806.239,10


La voce indicata sotto la lettera C rientra nel quadro economico relativo al progetto pilota per la sicurezza urbana, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 9/7/2003.

B) Per la realizzazione delle cosidette "case parcheggio"

Il finanziamento delle cosiddette "case parcheggio", quantificabile in circa € 4.493.175,00 da risorse private ottenute con operazioni di concertazione citate in premessa, come di seguito indicato:



Con le operazioni sopra descritte il Comune di Calderara di Reno sarà proprietario di 32 alloggi e gestirà la locazione di altri 38 alloggi per un arco temporale che va dai 5 agli 8 anni a canone convenzionato pari a Euro 2,50 mq/mese.
In base alla convenzione relativa al comparto 106, approvata con DCC n. 66 del 30/7/2003, che si andrà a sottoscrivere con la Società Edilpianoro, qualora la Provincia non condividesse gli obiettivi di riqualificazione mediante l'approvazione di variante ex art. 14 proposta dal Comune di Calderara di Reno, finalizzata a reperire i finanziamenti mancaanti alla realizzazione di "case parcheggio", il Comune si impegna a reperire un importo pari ad Euro 1.100.000,00 a favore della stessa società Edilpianoro S.p.a.
Il suddetto importo potrà dunque essere corrisposto alla Società Edilpianoro mediante due modalità:
  1. trasformazione mediante variante agli strumenti urbanistici vigenti della destinazione urbanistica di un'area attualmente non dotata di potenzialità edificatoria per dotarla dell'indice edificatorio necessario a compensare le spese di realizzazione delle cosiddette "case parcheggio" pari ad € 1.100.000,00 in concerto con la Provincia di Bologna.


  2. pagamento di un importo pari ad € 1.100.000,00 da parte del Comune di Calderara di Reno alla società Edilpianoro s.p.a. per la realizzazione degli alloggi come da impegno assunto nel precedente art. 4 lettera B) che il Comune provvederà a reperire mediante idonee variazioni al bilancio per gli anni 2005-2007.


SOLUZIONE ECONOMICA n. 1
Attuabile con l'approvazione della variante urbanistica relativa all'area adiacente al comparto 106 (di cui al punto 1 precedente)
Finanziamento da parte di soggetti attuatori privati (comp. 111, comp. 106, comp. 108) € 4.493.175,00
Finanziamento Comune - -
Totale € 4.493.175,00
SOLUZIONE ECONOMICA n. 2
Attuabile senza l'approvazione della variante urbanistica di cui sopra
Finanziamento da parte di soggetti attuatori privati (comp. 111, comp. 106, comp. 108) € 3.393.175,00
Finanziamento Comune € 1.100.000,00
Totale € 4.493.175,00


ART. 8) VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'attività di vigilanza e di controllo sull'attuazione degli interventi è esercitata ordinariamente dal Responsabile del Procedimento, nominato dal Comune Promotore, il quale ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori redige una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e ne inoltra copia alla Regione.
Se la Regione non presenta osservazioni nei successivi trenta giorni, i contenuti della relazione si intendono assentiti.
Qualora la Regione riscontri che i contenuti della relazione non siano rispondenti alle modalità di attuazione del PRU previste dall'Accordo di Programma, o in presenza di modifiche sostanziali rispetto ai contenuti dell'Accordo stesso, convoca la Conferenza di Programma, composta dal Responsabile del procedimento nominato dal comune promotore il quale la presiede, dai responsabile delle altre Amministrazioni Pubbliche partecipanti, da queste nominati, e dagli altri soggetti firmatari e loro rappresentanti. La conferenza di programma può approvare all'unanimità proposte di modifiche sostanziali dei contenuti dell'Accordo.
Tali modifiche sono approvate in forma di Accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente Accordo.
Ciascun componente può chiedere la convocazione della conferenza di programma, qualora ne ravvisi la necessità.
La conseguente riunione deve tenersi non oltre 20 giorni dalla richiesta.
Il Responsabile esponente dell'Amministrazione regionale vigila, in particolare sul rispetto delle norme regionali di riferimento e sulla coerenza dell'attuazione rispetto al Programma presentato e finanziato ai sensi della DCR n. 88/2000 e della DGR n. 2418/2001.

ART. 9) MODIFICHE SOSTANZIALI AI CONTENUTI DELL'ACCORDO

Si intendono come sostanziali le seguenti modifiche:


ART. 10) SANZIONI PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario, la Conferenza di Programma contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine.
Decorso inutilmente detto termine, in caso di inadempimento da parte di un soggetto privato, le Pubbliche Amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso e provvedono alla quantificazione dei costi sostenuti per gli interventi realizzati nel suo interesse, al fine della richiesta di reintegrazione.
Le risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate con determinazione unanime della Conferenza di Programma, qualora non comportino una modifica sostanziale del contenuto dell'accordo.
Resta, comunque, impregiudicato l'esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell'inadempiente, nonché l'esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.


ART. 11) RECESSO

Il diritto di recesso previsto dall'art. 9, comma 2, lettera F), L.R. 19/98, è esercitabile a condizione che siano garantiti gli impegni finanziari e procedurali assunti, nonché la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo.
Qualora una pubblica amministrazione receda unilateralmente dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la stessa provvede alla liquidazione di un indennizzo pari agli impegni finanziari assunti e ai maggiori oneri sostenuti dagli altri artecipanti per l'attuazione degli impegni previsti.

ART. 12) MODALITA' DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO

I1 presente accordo di programma, una volta sottoscritto, è definitivamente approvato con decreto del Sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul B.U.R.E.R.

ART. 13) EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo resterà efficace fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazione previste dall'accordo stesso.
Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue integrazioni e modifiche.


Letto, approvato e sottoscritto


Bologna, lì ......

Per la Regione Emilia Romagna
............

Per la Provincia di Bologna
............ Per il Comune di Calderara di Reno
............

Per i soggetti privati
Il sindaco protempore del comune di Calderara di Reno


Allegati

  1. "Progetto preliminare ed estimativo degli interventi sulle parti comuni", redatto dall'Arch. Elisabetta Pareschi, approvato con DCC 33/2003 e costituito dai seguenti elaborati:

    1. Tavola Al - Relazione di stima di massima opere architettoniche
    2. Tavola A2 - Tipologia edilizie - stima di massima
    3. Tavola A3 - Ipotesi di cronoprogramma
    4. Tavola A4 - Documentazione fotografica
    5. Tavola Q - Quote di partecipazione con riparto millesimale per gli interventi sulle parti comuni


  2. "Progetto preliminare ed estimativo degli interventi impiantistici" redatto dall'Ing. Paolo Pallone, approvato con DCC 33/2003 e costituito dai seguenti elaborati:

    1. Tavola IM001 - Progetto Preliminare impianti meccanici - relazione tecnica e computo metrico estimativo
    2. Tavola IM101/1 - Progetto Preliminare impianti meccanici- particolare impianti unità immobiliari tipo. Pianta copertura con posizionamento indicativo unità condensanti

    3. Tavola IM101/2 - Progetto Preliminare impianti meccanici - Impianto di riscaldamento e condizionamento a pompa di calore elettrica. Soluzioni per unità immobiliari tipo.
    4. Tavola IE.001 - Progetto Preliminare impianti elettrici - Relazione tecnica e computo metrico estimativo
    5. Tavola IE.101 - Progetto Preliminare impianti elettrici - Pianta piano terra e sesto con posizionamento indicativo quadri elettrici e apparecchi di illuminazione area parcheggio.


  3. Piano finanziario relativo agli interventi finanziati con D.C.R. n. 88/2000 e D.G.R. n. 2418/2001

  4. Cronoprogramma relativo agli interventi finanziati con D.C.R. n. 88/2000 e D.G.R. n. 2418/2001

  5. Elenco delle proprietà che non aderenti al P.R.U. al 30/05/2003

  6. Accordi bilaterali ex art. 11 L. 241/90

  7. Perizia unità immobiliari Ing. Pizzi approvata con DGC n. 137/2002 e "Aggiornamento Marzo 2003", approvato con DCC n. 33/2003



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