COMUNE DI CALDERARA DI RENO e REGIONE EMILIA ROMAGNA
DELIBERE 2002
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
VARIANTE AL PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE INSERITO NEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GARIBALDI 2 - CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/11/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 27/11/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
PRENCIPE MATTEO |
S |
L'ALTRELLI ADRIANA |
S |
DOTTA PAOLO |
S |
RIGHI VALENTINO |
S |
DAMIS LUIGI |
S |
ZANCHETTA GIOVANNI |
S |
MONTERA GABRIELLA |
S |
KOLLETZEK GIANFRANCO |
S |
LUCCHESI MAURIZIO |
S |
CIONI GABRIELLA |
S |
PANCALDI VANNI |
S |
ZANINI ACHILLE |
S |
MANZO ANDREA |
S |
GHERARDI LUCA |
S |
DE FURIA FULVIO |
S |
FARINELLI MONICA |
N |
LUCARINI STEFANO |
S |
|
|
TREZZA ELISA |
S |
BONOMI ANTONIO |
S |
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DE ROSA GUERINO |
N |
BACCILIERI LUCIANO |
N |
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TOTALE Presenti: 18 TOTALE Assenti: 3 |
Assenti Giustificati i signori :
FARINELLI MONICA, BACCILIERI LUCIANO
Assenti Non Giustificati i signori :
DE ROSA GUERINO
Sono presenti gli assessori esterni: POLI PAOLA, LANZARINI GIANCARLO, MARCHI MARCO
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri
MANZO ANDREA, ZANCHETTA GIOVANNI, ZANINI ACHILLE.
L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Dopo ampio e approfondito dibattito per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che l'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG colloca il complesso sito in Via Garibaldi n. 2 in Sottozona B3 - Comparto 37* da attuare attraverso strumento urbanistico preventivo;
- che da anni il complesso edilizio versa in gravi condizioni di degrado edilizio e sociale;
- che con Delibera Consiliare n. 13 del 3/3/1998, esecutiva, è stato approvato uno studio di fattibilità allo scopo di inquadrare le problematiche del recupero sociale ed edilizio del complesso sito in Via Garibaldi n. 2 nell'ambito delle possibili sinergie tra finanziamenti pubblici e privati;
- che con deliberazione consiliare n. 17 del 31 marzo 1998, esecutiva, l'area contraddistinta come comparto 37* - Zone B3 - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale è stata assoggettata a Piano di Recupero, ai sensi dell'articolo 27 della L. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione consiliare n. 27 del 26 maggio 1998, esecutiva, è stato adottato un Piano di Recupero e sono stati approvati gli elaborati relativi al Contratto di Quartiere, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1998, n. 24;
- che l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano di Recupero con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29/9/1998, esecutiva, definendo tempi e modalità delle conseguenti espropriazioni;
- che la Regione Emilia Romagna ha inteso promuovere la riqualificazione delle città e a tale scopo ha predisposto un apposito strumento legislativo - L.R. 19/98 Norme in materia di riqualificazione urban" - con il quale si è impegnata ad assumere politiche di bilancio in grado di far convergere la spesa sulla riqualificazione delle città, finalizzando a questo obiettivo azioni integrate dei vari settori;
- che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione della propria Giunta n. 1204 del 13/7/1999 ha definito i criteri e le procedure di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni per l'elaborazione dei programmi di riqualificazione urbana e le relative procedure concorsuali, sotto forma di bando per la riqualificazione urbana;
- che il Comune di Calderara di Reno, a norma dell'art. 4 dell'allegato "A" della deliberazione regionale anzidetta, in associazione con i Comuni di Anzola Emilia e di Sala Bolognese, ha individuato, con propria deliberazione consiliare n. 95 del 6 dicembre 1999, gli ambiti del proprio territorio da sottoporre a riqualificazione urbana;
- che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 dell'8/2/2000 ha selezionato il Comune di Calderara di Reno tra i Comuni che hanno presentato proposte ammissibili di ambiti di riqualificazione urbana ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 13/7/1999;
- che la Regione Emilia Romagna con L.R. n. 3 del 21/4/1999 ha:
- dettato norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale;
- individuato tra i compiti della Regione lo sviluppo della sicurezza con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa;
- precisato che si intendono come politiche di sicurezza le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale;
- individuato, quali interventi privilegiati, gli interventi integrati di natura preventiva, le pratiche di mediazione e l'educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità;
- che la Regione Emilia Romagna con Deliberazione della propria Giunta n. 269 del 22/2/2000 ha definito le modalità e i criteri per la presentazione e il finanziamento delle proposte di investimento volte al miglioramento nella sicurezza degli spazi pubblici nelle città, da localizzare negli ambiti territoriali di riqualificazione ai sensi della L.R. 19/98;
- che il Comune di Calderara di Reno ha presentato richiesta di finanziamento per il progetto di riqualificazione del complesso "Garibaldi 2", finalizzato a realizzare le condizioni per il definitivo sradicamento delle attività illegali, che attualmente prosperano nell'immobile oggetto di intervento, mediante l'inserimento della nuova postazione di Polizia Municipale e della Caserma dei Carabinieri;
DATO ATTO
- che l'originario progetto di riferimento del Programma di Riqualificazione Urbana prevedeva il recupero del complesso di Via Garibaldi 2 con un intervento articolato nelle seguenti azioni principali:
- suddivisione dell'immobile in più unità condominiali separate, con previsione di 30 unità immobiliari in edilizia libera, da riservare agli attuali proprietari che hanno manifestato l'intenzione di voler mantenere la residenza nel complesso di Via Garibaldi n. 2 e 108 unità immobiliari da destinare parte ad uso alberghiero e parte ad uso foresteria;
- introduzione di una Caserma dei Carabinieri e di una postazione di Polizia Municipale al fine di prevenire episodi di disordine civile e sociale;
- sostituzione di circa 56 monolocali con circa 35 alloggi ERP al fine di fornire una soluzione abitativa compatibile con la situazione reddituale delle fasce economicamente più deboli;
- utilizzo di case parcheggio per l'alloggio dei residenti aventi titolo durante le operazioni di recupero edilizio;
- che il Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2 fruisce di contributi regionali fina1izzati all'attuazione delle destinazioni in proprietà pubblica o comunque di interesse pubblico;
- che il PRU Garibaldi 2 trova, per la quota di competenza del Comune di Calderara di Reno, la previsione di copertura finanziaria nel Bilancio 2002;
- che, poiché i finanziamenti concessi per il Programma di Riqualificazione Urbana hanno termini e procedure diversi, occorre attivare una sinergia tra finanziamenti pubblici e privati da concretizzare attraverso un Accordo di Programma;
- che, attivate le procedure per addivenire alla definizione degli accordi con i proprietari finalizzate alla stipulazione dell'Accordo Programma attuativo del PRU, è emerso un radicale mutamento nella composizione della compagine proprietaria di riferimento, quale esistente al momento dell'avvio delle procedure di formazione del PRU
medesimo;
- che, con Delibera della Giunta Comunale n 176 dell'11 novembre 2001, esecutiva, sono state sospese le trattative avviate con i proprietari e sono state ridefinite le modalità di prosecuzione delle attività finalizzate alla definizione del PRU come sotto indicato:
- ricostruzione dell'assetto proprietario e gravami connessi;
- redazione di stima analitica delle porzioni immobiliari comprese nel complesso di riferimento del "PRU Garibaldi 2";
- riavvio delle procedure negoziali;
- redazione dell'Accordo di Programma;
- che, conseguentemente, si è proceduto all'effettuazione delle ricerche presso i Pubblici Registri Immobiliari al fine di ricostruire il certificato attuale delle proprietà di riferimento del PRU Garibaldi 2;
- che l'esito di tali ricerche ha evidenziato un assetto proprietario estremamente frmmentarizzato, determinatosi a seguito di vendita da parte delle Società in capo alle sussistevano consistenti concentrazioni immobiliari;
- che il mutato assetto proprietario, composto da nuclei familiari che hanno così potuto trovare una soluzione, ancorché precaria, al problema abitativo, ha imposto una riflessione sulle destinazioni d'uso inizialmente assegnate al PRU, destinazioni che oggi appaiono inadeguate rispetto alla mutata situazione. Al contempo, includendo attualmente la compagine proprietaria un consistente numero di cittadini extracomunitari, tutti in Italia con regolare permesso di soggiorno ed impiegati presso imprese operanti sul territorio della Provincia di Bologna, il PRU Garibaldi 2 si sta arricchendo di quei contenuti di integrazione sociale che meglio ne qualificano la valenza di Programma di Riqualificazione Urbana, con la possibilità di dare direttamente alle persone che ne hanno l'esigenza una risposta al problema abitativo;
- che le radicali modifiche dell'assetto proprietario imporrebbero, qualora si procedesse l'attuale progetto di recupero, il reperimento di adeguate soluzioni abitative (dell'ordine di almeno ottanta alloggi, per i proprietari di porzioni in Via Garibaldi n. 2, e di almeno quaranta, per i residenti a titolo di locazione) da proporre ai proprietari ed ai residenti a titolo locativo che non possono avvantaggiarsi dell'esigua quantità di alloggi previsti in edilizia libera nell'originario progetto di recupero;
- che l'Ufficio Tecnico ha pertanto attivato una fase di sondaggio informale presso gli attuali proprietari e residenti per verificare la disponibilità a conservare la residenza in Via Garibaldi 2, qualora la ristrutturazione delle parti comuni possa essere contenuta in un impegno economico compatibile con la situazione reddituale media dei medesimi;
- che peraltro l'eccessivo utilizzo degli impianti comuni (in particolare: impianti idrici, impianti di deflusso di acque bianche e nere, ascensori, impianto elettrico condominiale e l'assenza di radicali interventi manutentivi degli stessi nel tempo sta portando la struttura a situazioni di effettiva emergenza sanitaria determinando inoltre condizioni di obiettivo disagio e pericolo;
- che il perseguimento di soluzioni compatibili con la situazione descritta trovava elementi di rigidità nell'originario progetto di recupero;
CONSIDERATO
- che con riferimento a quanto esposto in premessa si è reso necessario concordare con la Regione Emilia Romagna un Accordo di Programma per l'articolazione temporale dei finanziamenti che consenta di collegare gli interventi di recupero previsti per il PRU Garibaldi 2 con i termini dei finanziamenti ottenuti;
- che, in particolare, la possibilità di dare priorità all'attuazione del Progetto Sicurezza consentirebbe di intervenire in tempi brevi sulle cause di degrado sociale che costituiscono un consistente ostacolo alla possibilità per i proprietari residenti di rapportarsi con serenità con l'Amministrazione Comunale;
- che, per quanto esposto in premessa, si è reso necessario modificare il progetto per il recupero dell'immobile inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana "PRU Garibaldi 2" introducendo
- elementi di maggiore separazione delle unità edilizie al fine di snellire l'attuazione del PRU
- elementi di maggiore flessibilità nella definizione delle destinazioni d'uso residenziale e non, sostenendo la possibilità di permanenza degli attuali residenti e dei proprietari disponibili al recupero edilizio e sociale attraverso forme di convenzionamento con il Comune;
- che, con disciplinare n 158 del 7 marzo 2002 il Comune di Calderara di Reno ha affidato all'Ing. Bruno Pizzi, Funzionario dell'Agenzia del Territorio di Bologna, l'incarico di redigere una stima analitica di tutte le porzioni immobiliari e parti comuni costituenti il complesso di Via Garibaldi n. 2;
- che, conseguentemente, in data 19 giugno 2002 con delibera del Consiglio Comunale n. 54 è stata adottata la Variante al progetto di recupero del Programma di Riqualificazione Urbana "Garibaldi 2" composta dei seguenti elaborati depositati in atti:
1) Relazione
2) Norme di attuazione
3) Stato di diritto
4) Stato di fatto delle aree e degli edifici
5) Unità edilizie e di intervento e progetto guida al recupero
- che con la delibera n 54 del 19 giugno 2002 il Consiglio Comunale ha inoltre deliberato di conferire mandato al Sindaco di attivare le procedure per concordare con la Regione l'articolazione temporale dei finanziamenti regionali, che consenta di collegare gli interventi di recupero previsti per il PRU Garibaldi 2 con i termini dei finanziamenti;
- che ad espletamento dell'incarico a lui conferito l'Ing Bruno Pizzi ha depositato presso l'Ufficio Tecnico propria stima in data 7 agosto 2002 Prot. n. 19124;
- con Delibera della Giunta Comunale in data 30 luglio 2002 n. 99 il Comune di Calderara di Reno ha provveduto ad approvare:
1) progetto preliminare del Progetto Pilota per la sicurezza composto dai sotto elaborati, depositati in atti:
a- Progetto preliminare;
b- Sistema di valutazione;
c- Tavola n 1 progetto architettonico preliminare della Caserma dei Carabinieri e della sede della Polizia Municipale;
d- Tavola n. 2 progetto preliminare della pista ciclabile Via Garibaldi - Capoluogo;
2) il documento programmatico contenente gli indirizzi per la definizione di un accordo di Programma tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna ed il Comune di Calderara di Reno, per la definizione delle modalità di attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2 ed i relativi allegati (bilancio previsionale e cronoprogramma) conservati in atti presso l'Ufficio Tecnico comunale;
- che il Sindaco del Comune di Calderara di Reno ha provveduto ad approntare, congiuntamente con la Regione Emilia Romagna, il contenuto dell'Accordo di Programma in esecuzione della predetta Delibera Consiliare;
DATO ATTO
- che la Variante adottata è stata depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi a far tempo dal 20 luglio 2002;
- che il deposito è stato reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio nonché mediante pubblicazione sul quotidiano L'Unità, pagina locale, del 23/07/2002;
- che nei successivi trenta giorni sono pervenute n. 3 (tre) Osservazioni, depositate in atti, come risulta dal protocollo generale e precisamente:
- Osservazione n. 1, presentata da Rizzi Angelo e altri 41 residenti nell'immobile, recante P.G. n. 21.245 del 13.09.2002;
- Osservazione n. 2, presentata da Rizzi Angelo residente nell'immobile, recante P.G. n. 21.247 del 13.09.2002;
- Osservazione n. 3, presentata da Bonomi Antonio residente territorio comunale, recante P.G. n. 21.968 del 21.09.2002;
- che con la sopracitata Delibera di Giunta n. 99 del 30 luglio 2002 è stato definitivamente approvato il progetto preliminare del Progetto Pilota per la sicurezza e con Delibera della Giunta Regionale n. 1921 del 28 ottobre 2002 è stato finanziato il progetto approntato dal Comune di Calderara di Reno ai fine del bando di cui alla della Giunta Regionale n. 713/2002;
- che conseguentemente l'Ufficio Tecnico, con relazione in data 18/11/2002, depositata in atti, a firma dell'arch. Tiziana Draghetti, ha avanzato d'ufficio osservazioni tese a perfezionare la funzionalità dello strumento attuativo;
- di accogliere l'osservazione n. 1 (PG n. 21.245/2002) sul punto comunque riconducibile all'osservazione presentata d'ufficio e relativa al dimensionamento della caserma compiuto attraverso il Progetto sicurezza e presentato al Ministero degli Interni: per quanto riguarda i locali pertinenziali alla P.M. o parcheggi visitatori si ritiene, infatti, più opportuno lasciare flessibilità al progetto esecutivo che verrà sviluppato durante le procedure negoziali;
- di accogliere l'osservazione n. 2 (PG n. 21.247/2002) nella parte in cui si propongono osservazioni relative alla sistemazione del piano interrato, di identico contenuto di quelle avanzate con l'osservazione n. 1 e comunque riconducibili all'osservazione presentata d'ufficio e relativa al dimensionamento della Caserma compiuto attraverso il Progetto sicurezza e presentato al Ministero degli Interni:
per quanto riguarda i locali pertinenziali alla P.M. o parcheggi visitatori si ritiene, infatti, più opportuno lasciare flessibilità al progetto esecutivo che verrà sviluppato durante le procedure negoziali;
- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 3 nel suo complesso;
- di accogliere le osservazioni dell'Ufficio Tecnico comunale;
RITENUTO
- di condividere il contenuto dell'indicata Relazione di controdeduzioni e di procedere pertanto alla sua approvazione, integrando e rettificando conformemente le disposizioni normative e gli elaborati grafici dello strumento attuativo;
- di condividere il contenuto della perizia di stima redatta dall'Ing. Bruno Pizzi, depositata in atti, e di procedere pertanto alla sua approvazione;
DATO ATTO INOLTRE
VISTI
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale vigente;
- il P.R.G. vigente;
- la L.R. 19/98;
- la L.R. 47/1978 e successive modifiche;
- la L.R. 20/2000 e successive modifiche;
ACQUISITI
- il parere favorevole della Commissione edilizia in data 21/11/2002;
- il parere della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 novembre 2002;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
Con tredici voti favorevoli e cinque astenuti (i Consiglieri Lucchesi, Dotta, Zanini, Zanchetta e De Furia del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi,
DELIBERA
1) di approvare la relazione di controdeduzioni predisposta dall'arch. Tiziana Draghetti, depositata in atti, e conseguentemente:
- di accogliere l'osservazione n. 1 (PG n. 21.245/2002) sul punto comunque riconducibile all'osservazione presentata d'ufficio e relativa al dimensionamento della caserma compiuto attraverso il Progetto sicurezza e presentato al Ministero degli Interni: per quanto riguarda i locali pertinenziali alla P.M. o parcheggi visitatori si ritiene, infatti, più opportuno lasciare flessibilità al progetto esecutivo che verrà sviluppato durante le procedure negoziali;
- di accogliere l'osservazione n. 2 (PG n. 21.247/2002) nella parte in cui si propongono osservazioni relative alla sistemazione del piano interrato, di identico contenuto di quelle avanzate con l'osservazione n. 1 e comunque riconducibili all'osservazione presentata d'ufficio e relativa al dimensionamento della Caserma compiuto attraverso il Progetto sicurezza e presentato al Ministero degli Interni:
per quanto riguarda i locali pertinenziali alla P.M. o parcheggi visitatori si ritiene, infatti, più opportuno lasciare flessibilità al progetto esecutivo che verrà sviluppato durante le procedure negoziali;
- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 3 nel suo complesso;
- di accogliere le osservazioni dell'Ufficio Tecnico comunale;
2) di approvare, come integrata con i contenuti di controdeduzione, la Variante al progetto di recupero del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2, composta dai
seguenti elaborati depositati in atti:
- Elaborato n. 1 "Relazione";
- Elaborato n. 2 "Norme di attuazione controdedotte";
- Elaborato n. 3 "Stato di diritto";
- Tav. n. 4 "Stato di fatto delle aree e degli edifici";
- Tav. n. 5 "Unità edilizie e di intervento e progetto guida al recupero";
3) di dare atto che la Variante al progetto di recupero del "PRU Garibaldi 2" costituisce lo strumento attuativo di iniziativa pubblica del Comparto 37* ai sensi dell'art. 20 delle NTA del PRG vigente;
4) di rinnovare contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi compresi nel PRU Garibaldi 2 come previsti nel progetto contenuto nella Variante approvata;
5) di dare atto che le opere e gli interventi in oggetto, con le relative espropriazioni, dovranno avere inizio entro due anni a far data dalla esecutività del presente atto ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima;
6) di conferire mandato alla Giunta affinchè riavvii le procedure negoziali di cui all'art. 3 della L.R. 19/98 individuando i contenuti delle modalità attuative del PRU da proporre ai proprietari di porzioni immobiliari ubicate nel complesso di Via Garibaldi, stabilendo peraltro che il termine ultimo per la loro conclusione sia fissato entro e non oltre il 30 giugno 2003;
7) di approvare lo schema di Accordo Programma con i relativi allegati, conservati in atti presso l'Ufficio Tecnico che seppur non allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale, delegando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso congiuntamente alla Prefettura di Bologna, alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Bologna;
8) di disporre che l'Ufficio Tecnico provveda per ogni atto occorrente per la piena attuazione di quanto deliberato, approntando gli interventi sulle parti comuni finalizzati ad eliminare le cause di disagio e pericolosità attualmente presenti nell'edificio;
9) di dare atto che la presente delibera verrà pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale, sul B.U.R.E.R. e notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel Piano;
10) di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 124 - comma 4 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
All.ti (tutti conservati in atti):
- Schema di accordo, con i seguenti allegati:
- Relazione tecnica illustrativa
- Piano finanziario
- Cronoprogramma degli interventi
- Variante al piano di recupero approvato (n. 6 all)
- Progetto preliminare "Caserma dei Carabinieri"
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
F. to MATTEO PRENCIPE |
F.to D.SSA IDA FONTANA |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/11/2002
al 13/12/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.
Addì 29/11/2002 |
L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO |
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
È divenuta esecutiva il 9/12/2002 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L- D. Lgs 267/2000.
|
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA |
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "GARIBALDI 2" -
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL PROGETTO PILOTA
PER LA SICUREZZA E DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE
EMILIA ROMAGNA E LA PROVINCIA DI BOLOGNA
L'anno DUEMILADUE questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 16:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e nome
|
Carica
|
Presente
|
PRENCIPE MATTEO
MARCHI MARCO
MONTERA GABRIELLA
CIONI GABRIELLA
KOLLETZEK GIANFRANCO
LANZARINI GIANCARLO
POLI PAOLA
|
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
|
S
S
S
N
N
N
S
|
TOTALE Presenti 4 TOTALE Assenti 3
|
Assenti Giustificati i signori :
CIONI GABRIELLA, KOLLETZEK GIANFRANCO, LANZARINI GIANCARLO
Assenti Non Giustificati i signori :
Nessun Assessore risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la normativa del vigente PRG individua il complesso sito in Via Garibaldi n. 2 in Zona B3 - Comparto 37* da attuare attraverso strumento urbanistico preventivo;
- che per l'indicato Comparto l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano di Recupero ex lege 457/78 con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29/9/1998, esecutiva;
- che il Comune di Calderara di Reno con Delibera Consiliare n. 95 del 6 dicembre 1999, esecutiva, ha inserito il Piano di Recupero del complesso di Via Garibaldi n. 2
nell'Ambito di un Programma di Riqualificazione Urbana di valenza intercomunale;
- che la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune di Calderara di Reno, per l'attuazione del progetto di recupero del Programma di Riqualificazione Urbana
"Garibaldi 2" i finanziamenti sotto indicati:
- deliberazione C.R. 88/2000: Lire 956.000.000
- deliberazione G.R. 2528/2000: Lire 3.720.000.000 (progetto pilota sicurezza)
- deliberazione C.R. 251/2001: Lire 6.208.000.000
- deliberazione G.R. 2418/2001: Lire 600.000.000
DATO ATTO
- che, attivate le procedure per addivenire alla definizione degli accordi con i proprietari finalizzate alla stipulazione dell'Accordo Programma attuativo del PRU, è emerso un radicale mutamento nella composizione della compagine proprietaria di riferimento, quale esistente al momento dell'avvio delle procedure di formazione del PRU medesimo;
- che l'aumentata esigenza abitativa attualmente prospettata dalla compagine proprietaria ha inevitabilmente influito sulle modalità attuative del PRU, che deve ora essere finalizzato al mantenimento in capo agli attuali proprietari residenti della disponibilità dell'immobile acquistato, facilitando e sostenendo l'intervento di ristrutturazione e di definitiva messa a norma dello stabile di cui si tratta;
- che quanto evidenziato, pur se modifica il quadro di riferimento del PRU Garibaldi 2, non solo non altera l'obiettivo di riqualificazione dell'intero complesso immobiliare, bensì lo connota come capace ulteriormente di dare una maggior risposta ai bisogni abitativi che dallo stesso emergono;
- che conseguentemente, in aderenza alle nuove finalità che si debbono perseguire, in data 19 giugno 2002, con delibera n. 54, il Consiglio Comunale di Calderara di Reno ha adottato la variante al progetto di recupero del PRU Garibaldi 2, conferendogli la valenza di qualificazione della situazione abitativa esistente e di integrazione tra abitanti di provenienza geografica diversa;
- con l'indicata delibera il Consiglio Comunale ha poi conferito ampio mandato al Sindaco per la definizione di un accordo interistituzionale con la Regione Emilia Romagna e con la Provincia di Bologna finalizzato alla definizione di modalità di collegamento tra la pianificazione dell'uso delle risorse e la pianificazione del territorio coinvolto;
- che è in corso il deposito della Variante al PRU Garibaldi 2 sopra citata, a far data dal 20 luglio 2002;
Visto il progetto preliminare del Progetto Pilota per la sicurezza redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, con la consulenza del professionista esterno Ing. Giulia Angelelli,
composto dai sotto indicati elaborati:
- Progetto preliminare;
- Sistema di valutazione;
- Tavola n. 1 progetto architettonico preliminare della Caserma dei Carabinieri e della sede della Polizia Municipale;
- Tavola n. 2 progetto preliminare della pista ciclabile Via Garibaldi - Capoluogo
Ritenuto necessario approvare il progetto preliminare di cui sopra unitamente ad un documento programmatico contenente gli indirizzi per la definizione di un accordo di programma
tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna ed il Comune di Calderara di Reno, per la definizione delle modalità di attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000
- lo Statuto comunale vigente
- la L.R. 19/98
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare, per tutto quanto in premessa esposto:
- il progetto preliminare del Progetto Pilota per la sicurezza composto dai sotto indicati elaborati:
- Progetto preliminare;
- Sistema di valutazione;
- Tavola n. 1 progetto architettonico preliminare della Caserma dei Carabinieri e della sede della Polizia Municipale;
- Tavola n. 2 progetto preliminare della pista ciclabile Via Garibaldi - Capoluogo
- il documento programmatico contenente gli indirizzi per la definizione di un Accordo di Programma tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Calderara di Reno, per la definizione delle modalità di attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2 ed i relativi allegati (bilancio previsionale e cronoprogramma)
conservati in atti presso l'Ufficio Tecnico comunale;
- di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
F. to MATTEO PRENCIPE |
F.to D.SSA IDA FONTANA |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/08/2002
al 10/09/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.
Addì 27/08/2002 |
L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO |
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
È divenuta esecutiva il 6/09/2002 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L- D. Lgs 267/2000.
|
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
VARIANTE AL PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE INSERITO NEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GARIBALDI 2 - ADOZIONE
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 19/06/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 19/06/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
PRENCIPE MATTEO |
S |
L'ALTRELLI ADRIANA |
S |
DOTTA PAOLO |
S |
RIGHI VALENTINO |
S |
DAMIS LUIGI |
S |
ZANCHETTA GIOVANNI |
S |
MONTERA GABRIELLA |
S |
KOLLETZEK GIANFRANCO |
S |
LUCCHESI MAURIZIO |
S |
CIONI GABRIELLA |
S |
PANCALDI VANNI |
S |
ZANINI ACHILLE |
S |
MANZO ANDREA |
S |
GHERARDI LUCA |
S |
DE FURIA FULVIO |
N |
FARINELLI MONICA |
N |
LUCARINI STEFANO |
S |
|
|
TREZZA ELISA |
N |
BONOMI ANTONIO |
S |
|
|
DE ROSA GUERINO |
N |
BACCILIERI LUCIANO |
N |
|
|
TOTALE Presenti: 16 TOTALE Assenti: 5 |
Assenti Giustificati i signori :
FARINELLI MONICA, DE ROSA GUERINO, BACCILIERI LUCIANO, DE FURIA FULVIO
Assenti Non Giustificati i signori :
TREZZA ELISA
Sono presenti gli assessori esterni: LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri
MANZO ANDREA, DAMIS LUIGI, ZANCHETTA GIOVANNI.
L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Dopo ampio e approfondito dibattito per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che la normativa del vigente PRG individua il complesso sito in Via Garibaldi n. 2 come Comparto 37* da attuare attraverso strumento urbanistico preventivo;
- che da anni il complesso edilizio versa in gravi condizioni di degrado edilizio e sociale;
- che il complesso edilizio consta di
- 194 unità immobiliare ad uso abitativo;
- 3 unità immobiliari ad uso commerciale (uffici - bar - ristorante);
- posti auto e magazzini di diverse dimensioni distribuiti per l'intero piano sotterraneo
- 88 posti auto scoperti individuati sull'area pertinenziale esterna, oltre parti comuni (portici, saletta condominiale, area sottostante e cortiliva, ecc.), interamente di proprietà privata di soggetti singoli o società
- che con Delibera Consiliare n. 13 del 3/3/1998, esecutiva, è stato approvato uno studio di fattibilità allo scopo di inquadrare le problematiche del recupero sociale ed edilizio del complesso sito in Via Garibaldi n. 2 nell'ambito delle possibili sinergie tra finanziamenti pubblici e privati
- che con deliberazione consiliare n. 17 del 31 marzo 1998, esecutiva, l'area contraddistinta come comparto 37* - Zone B3 - Zone edificate a prevalente destinazione residenziale è stata assoggettata a Piano di Recupero, ai sensi dell'articolo 27 della L. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione consiliare n. 27 del 26 maggio 1998, esecutiva, è stato adottato un Piano di Recupero e sono stati approvati gli elaborati relativi al Contratto di Quartiere, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1998, n. 24;
- che l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano di Recupero con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29/9/1998, esecutiva;
Richiamata la Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 con la quale la Regione Emilia Romagna ha promosso la riqualificazione urbana, attraverso il risanamento delle aree degradate, ponendo particolare attenzione ad una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture ed al miglioramento della qualità ambientale ed architettonica dello spazio urbano;
Dato atto che il Comune di Calderara di Reno con Delibera Consiliare n. 95 del 6 dicembre 1999, esecutiva, ha inserito il Piano di Recupero del complesso di Via Garibaldi n. 2 nell'Ambito di un Programma di Riqualificazione Urbana di valenza intercomunale, individuando gli ambiti territoriali da sottoporre a riqualificazione urbana, ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 19/98;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 1999, n. 1204, con la quale sono stati definiti i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi ai comuni, per la elaborazione dei PRU e per l'attuazione delle relative procedure concorsuali, sotto forma di bando regionale per la riqualificazione urbana;
Dato atto che il Comune ha partecipato al bando regionale per l'attribuzione dei contributi;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 22 febbraio 2000, con la quale sono stati selezionati i comuni che hanno presentato proposte di ambiti di riqualificazione, di cui alla citata delibera della Giunta regionale n 1204/1999 e sono stati ripartiti i contributi previsti per i PRU;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n 268 del 22 febbraio 2000 Direttiva concernente modalità e criteri per la presentazione e il finanziamento delle proposte di investimenti volti al miglioramento nella sicurezza degli spazi pubblici nelle città, ricompresi nei prograrruni di riqualificazione urbana ai sensi della L.R. 19/98;
Preso atto della deliberazione del Consiglio regionale 8 novembre 2000, n. 88 Programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei Programma di Riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19/1998. Approvazione dei criteri di ripartizione dei fondi e definizione dello schema di protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1356/2000, con la quale la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune un finanziamento di € 493.732,80 (Lire 956.000.000);
Preso atto che con deliberazione della Giunta n. 2528 del 29 dicembre 2000 Assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti pilota per la sicurezza urbana, la Regione Emilia Romagna ha assegnato un contributo pari a € 1.921.219,66 (Lire 3.720.000.000);
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24 gennaio 2001, esecutiva, con la quale sono stati accettati i contributi regionali sopra citati ed è stato approvato il protocollo d'intesa tra Comune e Regione;
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 24 luglio 2001, esecutiva, sono state avviate con i cittadini interessati le procedure negoziali per la definizione delle forme di partecipazione al PRU, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 19/98;
Richiamata la deliberazione n. 1778 del 31 luglio 2001, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per la localizzazione dei finanziamenti programmati con delibera del Consiglio regionale n. 134 del 21 dicembre 2000 (Bando regionale per la promozione di programmi innovativi di edilizia abitativa);
Preso atto che con deliberazione del Consiglio regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2001, Localizzazione dei finanziamenti programmati con delibera del Consiglio regionale n. 134 del 21 dicembre 2000. (bando regionale per la promozione di programmi innovativi di edilizia abitativa) (proposta della Giunta regionale in data 31 luglio 2001, n. 1778), la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto il progetto di Calderara di Reno, per la realizzazione di n. 35 alloggi ERP, tra i Progetti Speciali di Interesse Regionale, stanziando una somma complessiva pari a € 3.206 164,43 (Lire 6.208.000.000);
Dato atto che, attivate le procedure per addivenire alla definizione degli accordi con i proprietari finalizzate alla stipulazione dell'Accordo di Programma attuativo del PRU, è emerso un radicale mutamento nella composizione della compagine proprietaria di riferimento, quale esistente al momento dell'avvio delle procedure di formazione del PRU medesimo;
Preso atto che con Delibera della Giunta Comunale n. 176 dell'11 dicembre 2001, esecutiva, sono state verificate le trattative avviate con i proprietari e sono state definite le modalità di prosecuzione delle attività finalizzate alla definizione del PRU, come sotto indicato:
- ricostruzione dell'attuale assetto proprietario e gravami connessi
- riavvio delle procedure negoziali
- attivazione delle procedure relative al concorso pubblico
- redazione dell'Accordo di Programma
DATO ATTO:
- che si è proceduto all'effettuazione delle ricerche presso i Pubblici Registri Immobiliari al fine di ricostruire il certificato attuale delle proprietà di riferimento del PRU Garibaldi 2;
- che l'esito di tali ricerche ha evidenziato un assetto proprietario estremamente frammentarizzato, determinatosi a seguito di vendita da parte delle Società in capo alle quali sussistevano consistenti concentrazioni immobiliari;
- che l'attuale assetto proprietario, composto da nuclei familiari che hanno così potuto trovare una soluzione, ancorché precaria, al problema abitativo, ha imposto una riflessione sulle destinazioni d'uso inizialmente assegnate al PRU, destinazioni che oggi appaiono inadeguate rispetto alla mutata situazione. Al contempo, includendo attualmente la compagine proprietaria un consistente numero di cittadini extracomunitari, tutti in Italia con regolare permesso di soggiorno ed impiegati presso imprese operanti sul territorio della Provincia di Bologna, il PRU Garibaldi 2 si sta arricchendo di quei contenuti di integrazione sociale che meglio ne qualificano la valenza di Programma di Riqualificazione Urbana, con la possibilità di dare direttamente alle persone che ne hanno l'esigenza una risposta al problema abitativo;
- che attualmente il Programma di Riqualificazione Urbana prevede il recupero del complesso di Via Garibaldi 2 con un intervento articolato nelle seguenti azioni principali:
- suddivisione dell'immobile in più unità condominiali separate, con previsione di 30 unità immobiliari in edilizia libera, da riservare agli attuali proprietari che hanno manifestato l'intenzione di voler mantenere la residenza nel complesso di Via Garibaldi n. 2 e 108 unità immobiliari da destinare parte ad uso alberghiero e parte ad uso foresteria;
- introduzione di una caserma dei Carabinieri e di una postazione di Polizia Municipale al fine di prevenire episodi di disordine civile e sociale;
- sostituzione di circa 56 monolocali con circa 35 alloggi ERP al fine di fornire una soluzione abitativa compatibile con la situazione reddituale delle fasce economicamente più deboli;
- utilizzo di case parcheggio per l'alloggio dei residenti aventi titolo durante le operazioni di recupero edilizio
- che, poiché i finanziamenti concessi per il Programma di Riqualificazione Urbana hanno termini e procedure diversi, occorre attivare una sinergia tra finanziamenti pubblici e privati da concretizzare attraverso un Accordo di Programma;
- che le radicali modifiche dell'assetto proprietario prospettano, qualora si procedesse con l'attuale progetto di recupero, una elevata domanda di alloggi (dell'ordine di almeno ottanta, per i proprietari di porzioni in Via Garibaldi n. 2, e di almeno quaranta, per i residenti a titolo di locazione) da proporre ai proprietari residenti ed ai residenti a titolo locativo che non possono avvantaggiarsi dell'esigua quantità di alloggi consentiti in edilizia libera;
- che l'Ufficio Tecnico ha attivato una fase di sondaggio preliminare presso gli attuali proprietari e residenti per contemperare le fasi attuative del PRU con il minor disagio possibile degli abitanti, verificando la disponibilità a conservare la residenza in Via Garibaldi 2, qualora la ristrutturazione delle parti comuni possa essere contenuta in un impegno economico compatibile con la situazione reddituale media dei medesimi;
- che il perseguimento di tali volontà trova elementi di rigidità nell'attuale progetto di recupero;
Viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 899 del 27 maggio 2002 Procedure per la gestione degli interventi localizzati nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana finanziati con fondi regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 908 del 27 maggio 2002 Approvazione delle proposte di accordo di programma di cui alla L.R. N. 19/98 dei Comuni di Collecchio (PR) e Cesena. Proroga del termine per alcuni Comuni, con la quale è stato, tra l'altro, prorogato il termine per la presentazione della proposta di accordo del Comune di Calderara di Reno;
Considerato:
- che con riferimento a quanto esposto in premessa occorre attivarsi per concordare con la Regione Emilia Romagna un accordo di programma per l'articolazione temporale dei finanziamenti che consenta di collegare gli interventi di recupero previsti per il PRU Garibaldi 2 con i termini dei finanziamenti ottenuti;
- che, in particolare, la possibilità di dare priorità all'attuazione del Progetto Sicurezza consentirebbe di intervenire in tempi brevi sulle cause di degrado sociale che costituiscono un consistente ostacolo alla possibilità per i proprietari residenti di rapportarsi con serenità con l'Amministrazione Comunale;
- che, per quanto esposto in premessa, si rende necessario modificare il progetto per il recupero dell'immobile inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana "PRU Garibaldi 2" introducendo
- elementi di maggiore separazione delle unità edilizie al fine di snellire l'attuazione del PRU
- elementi di maggiore flessibilità nella definizione delle destinazioni d'uso residenziale e non, sostenendo la possibilità di permanenza degli attuali residenti e dei proprietari disponibili al recupero edilizio e sociale attraverso forme di convenzionamento con il Comune.
Preso atto che, in aderenza a quanto illustrato, l'Ufficio tecnico, nelle persone dell'Arch. Tiziana Draghetti e della Dott.ssa Mirella Marchesini, in attuazione dell'incarico previsto dalla scheda POG 2002 Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2 - Progetto di sviluppo ha predisposto la Variante al progetto per il recupero dell'immobile inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana "PRU Garibaldi 2" composta dai seguenti elaborati depositati in atti:
- Relazione
- Norme di attuazione
- Stato di diritto
- Stato di fatto delle aree e degli edifici
- Unità edilizie e di intervento e progetto guida al recupero
Visti:
- il D.Lsg. 267/2000;
- lo Statuto comunale vigente;
- il PRG vigente;
- la L.R. 19/98, ed in particolare l'art. 4;
- l'art. 21 della L.R. 47/78
Acquisito il parere della II Commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 giugno 2002
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del IV Settore Funzionale, ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
Con dodici voti favorevoli e quattro astenuti (i consiglieri Lucchesi, Zanini, Zanchetta e Dotta del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esposto,
- di adottare la Variante al progetto per il recupero dell'immobile inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana "PRU Garibaldi 2" composta dai seguenti elaborati, depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico comunale:
- Relazione
- Norme di attuazione
- Stato di diritto
- Stato di fatto delle aree e degli edifici
- Unità edilizie e di intervento e progetto guida al recupero
- di dispone che l'Ufficio tecnico provveda alla pubblicazione del provvedimento e ad ogni ulteriore conseguente atto necessario alla conclusione del procedimento di formazione della Variante medesima;
- di dare mandato al Sindaco di attivare le procedure per concordare con la Regione l'articolazione temporale dei finanziamenti regionali, che consenta di collegare gli interventi di recupero previsti per il PRU Garibaldi 2 con i termini dei finanziamenti;
- di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000
IL PRESIDENTE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
F. to MATTEO PRENCIPE |
F.to D.SSA IDA FONTANA |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/06/2002
al 11/07/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.
Addì 04/03/2002 |
L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO |
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 07/07/2002, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 - BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2002 - 2004
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/02/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 27/02/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
PRENCIPE MATTEO |
S |
L'ALTRELLI ADRIANA |
S |
ROSSI GARDOSI RITA |
S |
RIGHI VALENTINO |
S |
DAMIS LUIGI |
S |
ZANCHETTA GIOVANNI |
S |
MONTERA GABRIELLA |
S |
KOLLETZEK GIANFRANCO |
S |
LUCCHESI MAURIZIO |
S |
CIONI GABRIELLA |
S |
PANCALDI VANNI |
S |
ZANINI ACHILLE |
N |
MANZO ANDREA |
S |
GHERARDI LUCA |
S |
DE FURIA FULVIO |
S |
FARINELLI MONICA |
S |
LUCARINI STEFANO |
N |
|
|
TREZZA ELISA |
S |
BONOMI ANTONIO |
S |
|
|
DE ROSA GUERINO |
S |
BACCILIERI LUCIANO |
N |
|
|
TOTALE Presenti: 18 TOTALE Assenti: 3 |
Assenti Giustificati i signori :
BACCILIERI LUCIANO, ZANINI ACHILLE
Assenti Non Giustificati i signori :
LUCARINI STEFANO
Sono presenti gli assessori esterni: PAOLA POLI, LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta,. designando a scrutatori i Consiglieri
RIGHI VALENTINO, DE FURIA FULVIO, ZANCHETTA GIOVANNI.
L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Dopo ampio e approfondito dibattito per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), dispone che i comuni e le Provincie deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale;
- che il Decreto Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 20/12/2001, ha prorogato al 28 febbraio 2002 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2002 e relativi allegati;
- che l'art. 162 del citato D.Lgs. stabilisce che gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integralità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
- che gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
- che l'art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 dispone che lo schema annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione;
- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione dell'ex D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77;
Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 6 in data 08/01/2002, n. 19 in data 22/01/2002 e n. 36 in data 19/02/2002, esecutive, con le quali sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio 2002, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004;
Rilevato:
- che il rendiconto della gestione esercizio 2000 è stato approvato con propria deliberazione n. 50 del 20 giugno 2001, esecutiva, e che, dal medesimo, l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- che con deliberazione consiliare n. 3 in data odierna si è provveduto alla ricognizione delle categorie dei servizi a domanda individuale da valere per l'esercizio 2001 e relativa percentuale di copertura dei relativi costi;
- che con deliberazione consiliare n. 8 in data odierna si è provveduto all'individuazione delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi: n. 167 del 18 aprile 1962, n. 865 del 22 ottobre 1971, n. 457 del 5 agosto 1978, suscettibili di
essere cedute in diritto di superficie;
- che nel bilancio sono inseriti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri dell'Ente, attualmente nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816, integrate dalla L. 265/1999 e dal D.M. del 4/4/2000 n. 119 e recepite con determinazione n. 495 del 30/06/2000;
- che la Giunta comunale con deliberazione n. 147 del 25/09/01 ha approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2002/2004 e l'elenco annuale 2002 e che lo stesso è stato modificato e riapprovato con delibera giuntale n. 18 del 22/01/02 ed è stato approvato, quale programma triennale e annuale, dal Consiglio comunale nella seduta odierna atto n. 9;
Preso atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. 285/1992 art. 208 sono previsti nel bilancio 2002 con relativa destinazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 87 del 28/11/2001 avente ad oggetto Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Modificazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 99 del 19/12/2001 avente ad oggetto Istituzione Addizionale Comunale all'Irpef da applicare dal l° gennaio 2002;
Richiamate le deliberazioni giuntali:
- n.3 del 08/01/2002 avente ad oggetto Determinazione tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2002;
- n.4 del 08/01/2002 avente ad oggetto Adeguamento tariffe per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche a decorrere dal 1° gennaio 2002 e conversione delle stesse in EURO;
- n.5 del 08/01/2002 avente ad oggetto Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - conferma per l'anno 2002 delle vigenti tariffe e conversione delle stesse in EURO;
- n.34 del /02/2002 avente ad oggetto Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni a valere per l'anno 2002. Modificazioni;
- n.35 del /02/2002 avente ad oggetto Determinazione ai fini I.C.I. dei requisiti e dei criteri necessari per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione per abitazione principale anno 2002 da EURO 103,29 a EURO 154,94 per particolari categorie di utenti - Modificazioni;
- n.33 del 19/02/2002 avente ad oggetto Determinazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (D.Lgs. n.360/98 e modifiche art.28 D.Lgs. n.342/2000) - Modificazioni
Vista inoltre la delibera giuntale n. 32 del 12/02/2002 con la quale si è deliberato la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2002/2004
Considerato:
- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata notificata ai Consiglieri entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;
- che il progetto di bilancio ed i relativi allegati sono stati discussi in sede di 1° Commissione Consiliare il 12 febbraio 2002;
- che non sono pervenuti emendamenti al Bilancio dell'Ente entro i termini di cui al citato regolamento di contabilità;
Vista la relazione datata 20/02/2002 con la quale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti viene spresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione 2002 e della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2002/2004, predisposti dalla Giunta comunale con i citati atti n.6/2002, 19/2002 e 36/2002;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Coordinatore dirigente il II settore ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2002 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visti:
- Il D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D.Lgs 336/1996;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- la Legge 342/2000;
- la Legge 388/2000;
- la Legge 448/2001 (Finanziaria 2002)
Con tredici voti favorevoli e quattro contrari (i Consiglieri Lucchesi, Zanchetta e de Furia del Gruppo "Polo per le Libertà" e Bonomi del Gruppo "Sinistra Reno"), legalmente espressi,
DELIBERA
1) di approvare il bilancio annuale di previsione per l'anno 2002 le cui risultanze finali sono le seguenti:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE Competenza
|
EURO
|
Titolo I - Entrate tributarie
|
6.978.114,00
|
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
|
1.704.179,00
|
Titolo III - Entrate Extratributarie
|
2.214.385,00
|
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
|
6.353.729,00
|
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
|
1.962.538,00
|
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi
|
1.357.412,00
|
TOTALE ENTRATE
|
20.570.357,00
|
Avanzo di amministrazione
|
0,00
|
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
|
20.570.357,00
|
SPESA Competenza
|
EURO
|
Titolo I - Spese correnti
|
11.298.002,00
|
Titolo II - Spese in conto capitale
|
7.489.935,00
|
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
|
425.008,00
|
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
|
1.357.412,00
|
TOTALE SPESE
|
20.570.357,00
|
Disavanzo di amministrazione
|
0,00
|
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
|
20.570.357,00
|
2) di approvare, insieme con il bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2002:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2002/2004
- il bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004
3) di prendere atto che il Consiglio comunale con atto n. 9 in data odierna, ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2002/2004 e l'elenco annuale 2002, il cui schema era stato approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 147 del 25/09/01, modificato e riapprovato con delibera giuntale n. 18 del 22/02/02;
4) di confermare, per l'anno 2002, le indennità al Sindaco, Assessori, Consiglieri e degli organi esecutivi del Comune, per la partecipazione alle sedute previste della Legge 816/1995, integrate dalla L. 265/99 e dal D.M. 4/4/2000 n. 119, così come stabilite con determinazione n. 495 del 30/06/2000;
5) di dare atto che:
- il bilancio è corredato dai prescritti allegati;
- per la copertura degli oneri relativi alle opere individuate nella relazione previsionale e programmatica si fa riferimento agli artt. 200 e 201 del D. Lgs. 267/2000
6) di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000
Letto, approvato, sottoscritto
IL PRESIDENTE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
F. to MATTEO PRENCIPE |
F.to D.SSA IDA FONTANA |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/03/2002
al 18/03/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.
Addì 04/03/2002 |
L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO |
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 14/03/2002, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA |
................
PROGRAMMA/ASSESSORATO A200
ASSESSORE: MARCO MARCHI
Progetto/obiettivo: A202 - Lavori pubblici e Manutenzioni straordinarie
Descrizioni obiettivi
|
Anno 2002
|
Anno 2003
|
Anno 2004
|
1
|
Si chiede che l'Ufficio Tecnico predisponga il bando di alienzione delle case ERP di proprietà comunale finalizzato al finanziamento di nuovo ERP all'interno del progetto di riqualificazione del "Bologna 2". L'entrata stimata è di 2 miliardi di lire
|
progetto di riqualificazione "Bologna 2"
|
progetto di riqualificazione "Bologna 2"
|
.......
|
.......
|
.......
|
.......
|
................
PROGRAMMA/ASSESSORATO A400
ASSESSORE: GABRIELLA CIONI
Progetto/obiettivo: A401 - Solidarietà sociale
Descrizioni obiettivi
|
Anno 2002
|
Anno 2003
|
Anno 2004
|
.......
|
.......
|
.......
|
.......
|
3(*)
|
IMMIGRAZIONE
Attuazione Terzo piano territoriale L. 286/98 tramite
- Osservatorio, in continuità con il piano precedente ed in collaborazione con la Commissione pari opportunità della Valle Samoggia e l'Istituto Salvemini
- potenziamento del servizio di mediazione culturale e linguistica anche in relazione al progetto di riqualificazione del residence Garibaldi 2, in collaborazione con CEFAL
- alfabetizzazione e formazione al lavoro con particolare riferimento alle donne arabe
Continuità sportello informativo e di orientamento.
Collaborazione con Assessorato Pari Opportunità per l'attuazione del progetto regionale sulla Lotta alla tratta
|
|
|
.......
|
.......
|
.......
|
.......
|
................
PROGRAMMA/ASSESSORATO A600
ASSESSORE: GIANCARLO LANZARINI
Progetto/obiettivo: A601 - Urbanistica
Descrizioni obiettivi
|
Anno 2002
|
Anno 2003
|
Anno 2004
|
.......
|
.......
|
.......
|
.......
|
3(*)
|
Definizione e attivazione Accordo di Programma per il recupero dell'edificio Garibaldi 2
|
Realizzazione case parcheggio
Realizzazione eventuale nuovo ERP se necessario
|
Proseguo delle attività iniziate negli anni 2002 - 2003 (trasferimenti immobiliari) - Inizio lavori recupero stabile Garibaldi 2
|
.......
|
.......
|
.......
|
.......
|
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
TRIENNIO 2002/2004
(allegato al bilancio di previsione 2002)
Allegato alla relazione previsionale e programmatica triennio 2002/2004
ANNO 2002
|
FONTE DI FINANZIAMENTO
|
IMPORTO
|
CODICE FINANZIARIO
|
TITOLO
|
CATEGORIA
|
RISORSA
|
CAPITOLO
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
Alienazioni alloggi ERP
|
1.032.914,00
|
H
|
4
|
01
|
40100
|
2577
|
Contributo Regionale (P.R.U. Bologna 2)
|
2.466.598,00
|
I
|
4
|
03
|
41500
|
2895
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
ANNO 2002
|
SPESE PER INVESTIMENTI
|
IMPORTO
|
CODICE FINANZIARIO
|
TITOLO
|
FUNZIONE
|
SERVIZIO
|
INTERVENTO
|
CAPITOLO
|
.....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
P.R.U. Bologna 2
|
3.499.512,00
|
1.032.914,00 H
2.466.598,00 I
|
2
|
09
|
01
|
20100
|
23013
|
.....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CALDERARA Dl RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - MODIFICAZIONI E CONVERSIONE DEI VALORI IN EURO
Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/02/2002 alle ore 20:15.
II SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sola del Municipio, oggi 27/02/2002 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
Cognome e nome |
Pre. |
PRENCIPE MATTEO |
S |
L'ALTRELLI ADRIANA |
S |
ROSSI GARDOSI RITA |
S |
RIGHI VALENTINO |
S |
DAMIS LUIGI |
S |
ZANCHETTA GIOVANNI |
S |
MONTERA GABRIELLA |
S |
KOLLETZEK GIANFRANCO |
S |
LUCCHESI MAURIZIO |
S |
CIONI GABRIELLA |
S |
PANCALDI VANNI |
S |
ZANINI ACHILLE |
N |
MANZO ANDREA |
S |
GHERARDI LUCA |
S |
DE FURIA FULVIO |
S |
FARINELLI MONICA |
S |
LUCARINI STEFANO |
N |
|
|
TREZZA ELISA |
S |
BONOMI ANTONIO |
S |
|
|
DE ROSA GUERINO |
S |
BACCILIERI LUCIANO |
N |
|
|
TOTALE Presenti: 18 TOTALE Assenti: 3 |
Assenti Giustificati i signori :
BACCILIERI LUCIANO, ZANINI ACHILLE
Assenti Non Giustificati i signori :
LUCARINI STEFANO
Sono presenti gli assessori esterni: PAOLA POLI, LANZARINI GIANCARLO, MARCO MARCHI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA IDA FONTANA.
In qualità di SINDACO, il Sig. MATTEO PRENCIPE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta,. designando a scrutatori i Consiglieri
RIGHI VALENTINO, DE FURIA FULVIO, ZANCHETTA GIOVANNI.
L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Dopo ampio ed approfondito dibattito, per il quale si rimanda alla deregistrazione della seduta consiliare,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 45 deL 30 maggio 2001, esecutiva;
Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare generale in materia di tributi, che comprende tutti gli aspetti dell'entrata, con la sola esclusione dell'individuazione della fattispecie imponibile e dei soggetti passivi, nonché della fissazione dell'aliquota massima, riservata alla competenza della legge statale;
Visto l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l'art. 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che apporta modifiche alla normativa dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 504/1992;
Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data del bilancio di previsione, dando atto che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno in data 20/12/2001 con il quale viene slittato al 28 febbraio 2002 il termine per l'approvazione del bilancio 2002 e relativi allegati da parte degli Enti Locali;
Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modificazioni al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti:
- possibilità di presentare la dichiarazione di variazione Ici entro l'ultimo termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi, anziché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di non ingenerare confusione con i termini precedenti, così da non indurre in errore i contribuenti;
- conferma di considerare a tutti gli effetti abitazione principale, così come avvenuto per l'anno 2001, le unità immobiliari di Via Garibaldi n.2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorchè classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 Dicembre dell'anno 2001, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
- conferma della prerogativa della Giunta Comunale di deliberare le aliquote e le detrazioni d'imposta, così come previsto dall'art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- recepimento delle indicazioni dell'A.N.C.I. in tema di versamento delle rate dell'imposta, tese ad eliminare meccanismi svantaggiosi soprattutto per quei contribuenti che hanno variato il loro stato patrimoniale vendendo o acquistando immobili nei primi mesi dell'anno; più precisamente, stabilire che Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che l'acconto da versare entro il 30 giugno sia pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, non è sanzionabile il contribuente che versi l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigenti nell'anno di imposizione;
- conversione e arrotondamento della lira in euro, così come previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Comunitario n. 1103 del 17 giugno 1997.
- Sostituzione dell'allegato "A" di cui all'art .4 del regolamento I.C.I., riguardante il valore delle aree edificabili, con i nuovi valori determinati dalla Giunta Comunale con atto n. 149 del 02/10/2001 al quale i contribuenti possono riferirsi, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
Dato atto che la proposta in oggetto è stata ampiamente discussa dalla I Commissione consiliare nella seduta del 12/02/2002;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità operativo;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Coordinatore del II Settore Funzionale;
Con quattordici voti favorevoli e quattro astenuti (i Consiglieri Lucchesi, Rossi, De Furia e Zanchetta del Gruppo "Polo per le Libertà"), legalmente espressi,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, indicate nel documento allegato A) che è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- approvare, di conseguenza al precedente punto 1), il "nuovo" Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, che viene parimenti allegato alla presente delibera quale allegato B);
- di inoltrare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze copia conforme del presente provvedimento entro trenta giorni dalla data in cui sarà divenuto esecutivo e di trasmettere, contestualmente all'invio del predetto provvedimento, alla stessa Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, apposita, separata richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione di regolamento, in ossequio al disposto del secondo comma dell'art.52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
- di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 -del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
All. "A" alla deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 2002
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - MODIFICAZIONI
Articolo 9: Dichiarazione o denuncia
È aggiunto il seguente nuovo comma 3:
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 si intende regolarmente presentatata entro l'ultimo termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi.
Articolo 12: Versamenti e riscossione
È aggiunto il seguente nuovo comma 6:
6. Fermo restando quanto previsto dall' art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che l'acconto da versare entro il 30 giugno sia pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, non è sanzionabile il contribuente che versi l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigenti nell'anno di imposizione.
Articolo 15: Detrazioni e riduzioni
Comma 1): Vecchia formulazione
Spetta al Consiglio comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni di imposta) relative all'abitazione principale.
Comma 1): Nuova formulazione
Spetta alla Giunta comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzione di imposta) relative all'abitazione principale.
Articolo 16; Abitazione principale
Comma 1, lett. e): Vecchia formulazione
Per il solo anno 2001, le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.
Comma 1, lett. e): Nuova formulazione
Per il solo anno 2002, le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.
All. "B" alla deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 2002
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna
REGOLAMENTO
per l'applicazione della
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 24/11/1998 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 97 del 15/12/1999, n. 14 del 23/02/2000 e n. 3 del 24/01/2001.
Riaggiornato, con i principi della Legge 212/2000 "Statuto del contribuente", con delibera consiliare n. 45 del 30/05/2001, controllata dal CO.RE.CO in data 13/06/2001
INDICE
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato
Art. 3 - Area fabbricabile
Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabile
Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto
Art. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 7 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)
Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito
Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO
Art. 9 - Dichiarazione e denuncia
Art. 10 - Attività di controllo
Art. 11 - Accertamento
Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI
Art. 12 - Versamenti e riscossioni
Art. 13 - Rimborsi in genere
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di un'area
Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 15 - Detrazioni e riduzioni
Art. 16 - Abitazione principale
Art. 17 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali
Art. 18 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
Art. 19 - Pertinenze dell'abitazione
Art. 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Entrata in vigore
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 (Potestà regolamentare generale delle Province dei Comuni) e 59 (Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili) del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 24/11/98
Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato
- Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992 (Definizione di fabbricati e aree), si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato
- L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria
Art. 3 - Area fabbricabile
- Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall' art. 2 - comma 1 - lettera b) del Decreto Legislativo n. 504/1992 (Definizioni di fabbricati e aree) è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti
Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
- I valori determinati ai sensi del comma 1 valgono finché la Giunta Comunale non deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992 (Base imponibile), non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, (Allegato "A"), che la Giunta Comunale può variare periodicamente.
- Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini comunque fiscali il valore l'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta, secondo le prescrizioni contenute nel Titolo II del presente regolamento (Dichiarazione/Denuncia, Accertamento e Controlli), e nel titolo II del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (Accertamento delle Entrate Tributarie).
- Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 - comma 6 - del D. Lgs. n.504/1992 (Base imponibile).
Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto
- Ai fini di quanto disposto dagli artt. 2 - comma 1, lett. b) (Definizioni di fabbricati e aree) e 9 (Terreni condotti direttamente) del D. Lgs n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di personale della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai finì richiamati nel comma I.
- In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2, addetti alla coltivazione del fondo, deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione dichiarato per l'anno precedente.
- Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.
Art. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico
- Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo dell'articolo 2 - comma 5 - del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile é determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 30, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
Art. 7 - Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)
- Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare,
classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al l° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.
- Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) dichiara, entro il 20 dicembre di ogni anno di imposizione, di tenere a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, la propria abitazione principale in altra unit° immobiliare, in possesso o in locazione. La suddetta dichiarazione non può che riguardare una sola unità immobiliare e va resa pena la perdita dell'agevolazione.
Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito
- In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente ad imposizione come fabbricato.
Titolo II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Art. 9 - Dichiarazione o denuncia
- I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del D. Lgs. n.504/92 (Versamenti e dichiarazioni).
- Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi di legge o di regolamento.
- La dichiarazione di cui al precedente comma 1 si intende regolarmente presentata entro l'ultimo termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi
Art. 10 - Attività di controllo
- Per l'attività di controllo di cui all'art. 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie (Attività di Controllo e Accertamento), esercitata secondo i principi dell'articolo 9 bis del medesimo regolamento (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad attività di controllo), la Giunta comunale, con l'ausilio del Funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima. Tale potenziamento avviene sulla scorta di quanto previsto all'articolo 10 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici).
- Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 9 del Regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
- Per incentivare l'attività di controllo, una parte delle somme recuperate e non contestate viene destinata alla costituzione di un fondo, da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività, nella percentuale che sarà oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali, accordo che sarà recepito dalla Giunta Comunale.
Art. 11 - Accertamento
- Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall'art. 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (Avviso di Accertamento - Contenuto minimo dell'avviso), e dall'articolo 14 del medesimo Regolamento (Notificazione dell'Avviso di Accertamento). Pertanto, anche alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento, si provvede mediante motivato
avviso di accertamento.
- Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.
- Nell'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento è tenuto a conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 (Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e garanzie del Contribuente sottoposto ad attività di controllo), 10 (Interrelazioni tra servizi e Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il Contribuente - Contribuenti non residenti), 11 bis (Tutela dell'integrità patrimoniale del Contribuente), del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI
Art. 12 - Versamenti e riscossione
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 18 - comma 1 - del Regolamento generale delle entrate (Riscossione), si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
- L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
Il contitolare che ha effettuato i pagamenti per conto degli altri contitolari, risponde di ogni eventuale violazione. È ammessa la liberazione del contribuente dalla obbligazione tributaria, attraverso l'istituto dell'Accollo, secondo quanto specificato all'articolo 11 bis del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente).
- La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
- Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
- i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- i versamenti tempestivamente effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune
- Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che l'acconto da versare entro il 30 giugno sia pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, non è sanzionabile il contribuente che versi l'acconto del 50 per cento calcolato con l'aliquota e la detrazione vigenti nell'anno di imposizione.
Art. 13 - Rimborsi in genere
- In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto degli artt. 16 (L'Autotutela) e 20 (Rimborsi e compensazioni) del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992 (Rimborsi) e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune. Il rimborso delle somme potrà essere effettuato, a partire dall'anno di imposizione 2002, anche attraverso l'istituto della compensazione. Formano oggetto di restituzione, anche le somme previste nell'ambito dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), comma terzo (fideiussioni) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, qualora per tali somme sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 20 (Rimborsi e Compensazioni) comma 4 (Istanza di Rimborso) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
- Le somme da rimborsare costituiscono obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1282 del Codice Civile, per cui producono interessi di pieno diritto, che, a decorrere dal l° gennaio 2000, sono calcolati nella seguente misura, fatti salvi gli effetti prodotti sugli atti precedentemente emessi:
fino al 31 dicembre 1993
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4,5 per cento semestrale
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dall'1/1/1994 al 31/12/1996
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3 per cento semestrale
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dall'1/1/1997 al 30/06/1998
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2,5 per cento semestrale
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dall'1/7/1998
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tasso legale per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariale
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Gli interessi decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime, ad eccezione dei casi previsti dal successivo comma 3. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 del Codice Civile. La medesima misura degli interessi si appplica anche sui recuperi di imposta, fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti precedentemente emessi.
- A norma dell'articolo 2033 del Codice Civile, chi ha pagato per propria colpa una somma non dovuta, ha diritto agli interessi decorrenti dal giorno della domanda di restituzione.
- Formano oggetto di restituzione, anche sotto forma di compensazione, le somme previste nell'ambito dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), comma terzo (fideiussioni) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, qualora sia stata attivata la medesima procedura di cui al comma 1.
Art. 14- Rimborsi per dichiarata inedificabilità dell'area
- Su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le imposte successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
- La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
- L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
- per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata
- per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5 (Base imponibile)
- Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate
- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui al comma 2
- le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislativa approvate definitivamente
- comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso
- il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili
- la relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2
Titolo IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 15 - Detrazioni e riduzioni
- Spetta alla Giunta comunale deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni di imposta) relative all'abitazione principale
- Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
- Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale
Art. 16 - Abitazione principale
- In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta. sono equiparate all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- per il solo anno 2002, le unità immobiliari di Via Garibaldi n. 2, nel Capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo dell'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2001 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;
- per l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale è riconosciuta l'aliquota ridotta dell'abitazione principale, con esclusione della detrazione;
- Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall'art. 4 - comma 4 - del Regolamento generale delle entrate tributarie (Agevolazioni Tributarie).
Art. 17 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali
- Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dalle O.N.L.U.S., dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti se destinati a compiti istituzionali. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti dal Comune di Calderara di Reno nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto in riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del
presente regolamento.
Art. 18 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
- In applicazione delle facoltà di cui all'art. 59 - comma 1- lett. c), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446
(Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili), si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art. 7 - comma 1 - lett. i), del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 (Esenzioni), si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale a titolo di proprietà o di diritto reale o in qualità di locatario finanziario.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i fabbricati per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
Art. 19 - Pertinenza dell'abitazione
- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto, (una sola pertinenza per ciascuna fattispecie). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che queesta sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- Ai fini di cui al comma 1, per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, coperto e scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale nonché il garage situato nel centro abitato nel quale è situata l'abitazione principale.
- Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/1992 (Soggetto attivo), e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
Art. 20 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straodinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.
- A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche o estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria;
- se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del soggetto passivo di imposta;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno, incaricato dallo stesso Ufficio Tecnico Comunale.
- In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva; le certificazioni tecniche prodotte dai succitati uffici o di autorità, non possono avere effetto retroattivo, salvo quando precedute da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
................
IL PRESIDENTE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
F. to MATTEO PRENCIPE |
F.to D.SSA IDA FONTANA |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/03/2002
al 18/03/2002 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000.
Addì 04/03/2002 |
L'IMPIEGATA ADDETTA
F.to ROSALBA CRIVELLARO |
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 14/03/2002, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IDA FONTANA |